Le previsioni del Collegato agricolo hanno toccato anche la materia del lavoro. La legge 154/2016, in vigore dal 25 agosto scorso, ha infatti apportato una lieve ma significativa modifica alla disciplina delle assunzioni congiunte in agricoltura.
In forza della nuova previsione, infatti, è stata ampliata la platea dei soggetti che possono avvalersi di tale istituto, introdotto con il D. L. 76/2013 (convertito con la L. 99/2013) e praticabile esclusivamente nel settore agricolo.
I datori di lavoro agricoli che possono avvalersi delle assunzioni congiunte sono:
- le imprese agricole (anche cooperative) appartenenti allo stesso gruppo;
- le imprese agricole (anche cooperative) appartenenti o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- le imprese legate da un contratto di rete quando almeno il 40% siano imprese agricole.
Oggetto della novella del Collegato agricolo è proprio quest’ultima previsione: nella disciplina precedente era previsto che per poter procedere ad assunzioni congiunte almeno il 50% dei corretisti fossero imprese agricole.
Sebbene appaia un aspetto decisamente secondario, tale riduzione delle aziende agricole richieste del 10% spalancherà le porte dell’istituto in esame a un’enorme quantità di nuovi soggetti.
Sempre in materia di assunzioni congiunte si ricorda che tutte le comunicazioni relative ad assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei lavoratori assunti congiuntamente deve effettuarsi al Centro per l’Impiego tramite il modello Unilav-cong (le cosiddette Co).
Inoltre, dovrà sempre essere individuato un referente unico, ossia il soggetto che effettua gli adempimenti legati al rapporto di lavoro in nome e per conto di tutte le aziende coobbligate. In particolare:
- nel caso di assunzioni da parte di gruppi di imprese, le comunicazioni dovranno essere fatte dalla capogruppo;
- nel caso di assunzioni da parte di imprese dello stesso proprietario, sarà questi ad essere individuato come referente unico;
- nel caso di assunzioni da parte di soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado, nonché nel caso di assunzione da parte di una rete, il referente unico sarà il soggetto individuato dallo specifico accordo o dal contratto di rete stesso.
Si ricorda che, nel caso di assunzioni congiunte, i datori di lavoro rispondono in solido alle obbligazioni contrattuali sottoscritte, agli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione contro gli infortuni ed ogni altra responsabilità connessa al rapporto di lavoro.
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