È attesa a giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge, approvata in via definitiva il 18 ottobre 2016 dalla Camera, con cui viene dato un decisivo impulso alla lotta contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera in agricoltura.
La Legge appena votata dal Parlamento riscrive l’art. 603-bis del Codice Penale, il quale disciplina il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
In forza delle modifiche che entreranno presto in vigore, saranno previste le seguenti sanzioni:
- Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore nei confronti di chi recluta manodopera da destinare a terzi in condizione di sfruttamento; stesse sanzioni sono previste per i datori che sfruttano i lavoratori;
- Reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore nei confronti di reclutatori e datori di lavoro nel caso in cui si riscontrino minacce e violenze.
Sono poi previste specifiche aggravanti, che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui i lavoratori reclutati siano più di tre, oppure minori in età non lavorativa o, ancora, se questi siano esposti a grave pericolo nell’espletamento della loro attività lavorativa.
Per potersi integrare la fattispecie di caporalato, è necessaria una condizione di sfruttamento dei lavoratori, i quali, inoltre, devono trovarsi in uno stato di bisogno.
In relazione al profilo dello sfruttamento, vengono individuati dalla norma una serie di indici rivelatori tra cui:
- reiterata corresponsione di retribuzioni difformi da quanto previsto dai contratti collettivi, sia nazionali che territoriali;
- sproporzione tra retribuzione erogata rispetto a quantità o qualità del lavoro svolto;
- violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- violazione delle norme che regolano l’orario di lavoro, i periodi di riposo (giornaliero e settimanale), ma anche quelle relative alle ferie e all’aspettativa obbligatoria;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni abitative degradanti.
La legge approvata introduce poi anche due ulteriori articoli al Codice Penale:
- L’art. 603-bis1 stabilisce un’attenuante che comporta la riduzione di pena da 1/3 a 2/3 per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità giudiziaria o la polizia nella raccolta di prove o per la cattura dei concorrenti;
- L’art. 603-bis2, invece, prevede la confisca obbligatoria delle cose servite o destinate alla commissione del reato di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, nonché di tutte le cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Per evitare il blocco dell’attività, tuttavia, è previsto l’immediato controllo giudiziario dell’azienda tramite la nomina di amministratori giudiziali.
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