L’art. 20 del TUR, prima della riforma operata dall’art. 1, comma 87 lett. a), della legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018), stabiliva che, ai fini di una corretta applicazione dell’imposta di registro, dovessero essere presi in debita considerazione non solo gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione ma anche gli atti ad esso collegati oltre che le conseguenze economiche ricavabili da una complessiva valutazione degli elementi extratestuali, quali i comportamenti assunti in concreto dalle parti.