Fino all’anno 2005 la base imponibile degli immobili oggetto di trasferimento era calcolata, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, mediante l’applicazione del cosiddetto criterio di “valutazione automatica”, previsto dal TUR, art. 52, comma 4, del D.P.R n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro-TUR) che impediva di fatto ogni attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto formulato su base catastale.
Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo