L’art. 19, DL n. 201/2011, Decreto c.d. “Salva Italia”, ha introdotto, a carico delle persone fisiche residenti in Italia, un’imposta di natura “patrimoniale” sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).
L’imposta è applicabile ai terreni/fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. Essa è dovuta in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale e va rapportata al periodo dell’anno (mesi) in cui sussiste la titolarità (la frazione di mese pari ad almeno 15 giorni va considerata come mese intero). L’aliquota stabilita è pari allo 0,76% (0,40%, per gli immobili adibiti ad abitazione principale), e non sarà dovuta se la stessa, al lordo delle “specifiche detrazioni previste”, non supera € 200.
Dall’imposta può essere scomputata, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è ubicato l’immobile.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 2013 ha stabilito che, ai sensi dell’art. 70, comma 2 del Tuir:
- I redditi dei terreni e fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello stato estero;
- I redditi dei fabbricati non assoggettati ad imposta nello stato estero di ubicazione concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’ammontare percepito ridotto del 15%.
Il già citato art. 19, dispone la non imponibilità Irpef dei redditi fondiari per l’abitazione principale e per gli immobili non locati, detenuti all’estero. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E del 2013, ha precisato che per tali immobili si determina un’equiparazione dell’IVIE con l’imposizione prevista dall’IMU in Italia.
Ne deriva che, come per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, per i quali opera, in linea generale, l’effetto sostitutivo Imu/Irpef, anche per quelli tenuti a disposizione situati in un paese estero, si determina l’analogo effetto sostitutivo Ivie/Irpef.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che:
- Se l’immobile situato all’estero e tenuto a disposizione non è soggetto a tassazione nel pese in cui è ubicato, esso non sarà tassato neanche in Italia. Viceversa, se è soggetto a tassazione nel paese estero, la rendita dell’immobile risultante dalla valutazione nello stato estero, andrà a conformare il reddito complessivo (per le imposte pagate all’estero spetta il credito di imposta ex art. 165 Tuir).
- Se l’immobile situato all’estero risulta locato, ma nel paese in cui è ubicato non è soggetto a tassazione, in Italia esso concorrerà alla formazione del reddito imponibile, indicando il canone percepito ridotto del 15%. Diversamente, se nello stato estero l’immobile è soggetto a tassazione, esso concorrerà a formare il reddito imponibile anche in Italia, indicando il canone netto dichiarato nello stato di origine (per le imposte pagate all’estero spetta il credito di imposta ex art. 165 Tuir).
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