Con l’arrivo del periodo natalizio, riteniamo opportuno fornire una breve guida sul trattamento degli omaggi ai fini fiscali.
In primo luogo, occorre distinguere se il bene omaggiato al cliente o fornitore, sia un prodotto acquistato appositamente o un bene che l’azienda normalmente produce o commercializza.
Trattamento ai fini IVA
La normativa ha subito una recente modifica a seguito dell’emanazione del Decreto semplificazioni, per cui nel caso in cui il bene omaggiato sia appositamente acquistato dall’azienda, la relativa Iva è detraibile se il costo unitario del bene è:
- Inferiore od uguale ad € 25,82 fino al 12.12.2014
- Inferiore od uguale ad € 50,00 dal 13.12.2014
La successiva cessione, è sempre irrilevante ai fini Iva. per cui alla consegna dell’omaggio non è richiesta l’emissione di un documento fiscale. (fattura, ricevuta).
Il classico omaggio natalizio è spesso identificabile nel cesto regalo. Ci pare opportuno ricordare che il limite di detraibilità Iva di € 25,82/€ 50 è necessario confrontarlo con il costo dell’intera confezione e non del singolo componente.
Nel caso in cui il bene sia commercializzato o prodotto dall’azienda, la successiva cessione, a differenza del caso precedente, è assoggettata ad Iva, a meno che l’imposta afferente l’acquisto non sia stata detratta. Occorre quindi che vi sia una corretta e sufficiente documentazione attestante l’utilizzo del bene prodotto o commercializzato, considerando che contabilmente andrà rilevato il passaggio del bene tra le spese di rappresentanza o meno, a seconda della volontà di assoggettare la successiva cessione ad Iva oppure senza.
Il valore del bene che deve essere rilevato ai fini della contabilizzazione è costituito dal prezzo di acquisto, o, dal costo del bene, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
Trattamento ai fini IRPEF/IRES
Queste tipologie di costi, sono sempre deducibili se il valore unitario non è superiore ad € 50.
Se di valore unitario superiore, è deducibile entro un limite di importo annuo massimo, ottenibile applicando ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica la seguente percentuale:
- Fino a 10mln di € à 1,3%
- Da 10mln e fino a 50mln di € à 0,5%
- Oltre 50mln di € à 0,1%
Spesso, nelle aziende, si verifica anche la fattispecie in cui i dipendenti vengano omaggiati con un dono. Per l’azienda, in questo caso, il costo va rilevato come spesa per prestazione di lavoro dipendente, e non fra le spese di rappresentanza. Se il prodotto è stato acquisito appositamente, l’Iva sull’acquisto sarà indetraibile e la successiva cessione gratuita è esclusa da Iva.
Per i beni oggetto dell’attività, l’acquisto rimane detraibile, e la successiva cessione sarà sempre imponibile ai fini Iva. A differenza del caso precedente, per la cessione di omaggi ai dipendenti, non si può optare per l’assoggettamento o meno all’imposta sul valore aggiunto.
Trattamento ai fini Irap
La deducibilità ai fini di questa imposta, è diversa a seconda del sistema adottato per il relativo calcolo:
- Metodo da bilancio, art. 5 D.Lgs. 446/97, le spese in esame sono deducibili in quanto classificate nella voce B.14 del Conto Economico;
- Metodo fiscale, art. 5bis D.Lgs. 446/97, le predette spese risultano indeducibili in quanto non espressamente previste.

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