Forlì, 24/11/2015
Prot. n. 339/2015

Agriturismo: catering e banqueting esclusi dall'attività


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Agriturismo: catering e banqueting esclusi dall'attività

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Dal momento che l’argomento suscita grande interesse, riteniamo opportuno pubblicare un breve approfondimento in merito alla possibilità di cedere in affitto un agriturismo ad una ditta di catering al fine di preparare e somministrare pasti in occasione di eventi particolari.

La normativa vigente infatti non prevede l’attività di catering fra i servizi offerti dall’azienda agrituristica.

La somministrazione dei pasti è intesa come attività agrituristica solo nel caso sia l’imprenditore agrituristico ad effettuare il servizio, con l’utilizzo prevalente dei prodotti aziendali secondo le percentuali previste dalla normativa regionale e all’interno dei propri locali.

Tra i servizi offerti dagli agriturismi previsti dalla normativa vigente pertanto, non è compresa l’attività di catering (contratto tramite il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra parte la somministrazione periodica di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore; attività che in genere, consiste nel fornire pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche, negli enti pubblici, ecc…) e banqueting (servizio che prevede la fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere... ed è comprensiva anche della preparazione dei tavoli/buffet, del servizio al tavolo, dei tavoli, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all’erogazione del servizio e del riordino degli stessi; in questo caso la somministrazione può avvenire in una casa privata, una residenza storica, un’azienda, una sede congressuale, o altro e può essere svolta da un ristorante, un laboratorio gastronomico, o un’agenzia d’affari) intese quale offerta di ristorazione basata su prodotti non propri dell’azienda agrituristica e non svolta direttamente dal titolare dell’attività agricola.

Per meglio chiarire in cosa consiste l’attività di banqueting, è opportuno specificare che si può svolgere nelle seguenti modalità:

Un esempio di completamento si concretizza nel momento in cui l’imprenditore è autorizzato solo per attività ricreative e, a completamento del servizio, nello stesso momento fornisce, attraverso il banqueting, pasti ai presenti. Questa tipologia di banqueting è possibile solo nel momento in cui la somministrazione di pasti e bevande è resa a titolo gratuito ed è funzionale al servizio principale (es. piccolo rinfresco durante un evento organizzato dall’imprenditore)

Un esempio di sostituzione, invece, si ha nel momento in cui l’imprenditore è autorizzato a svolgere attività didattiche e negli stessi locali, ma in momenti diversi, ospita od organizza eventi (matrimoni) con fornitura completa di un pasto aziendale.

Tali servizi particolari non si configurano come attività agrituristica dal momento che la somministrazione di pasti e bevande viene svolta anche se non prevista dal certificato di connessione (carenza dei requisiti oggettivi) e da un soggetto diverso dall’imprenditore agrituristico (carenza di requisiti soggettivi). Non è inoltre rispettato il vincolo dell’apporto prevalente di prodotti propri come previsto dalla normativa.

Per quanto riguarda la messa a disposizione degli spazi in cui svolgere l’attività di banqueting (locazione o concessione d’uso degli spazi aziendali) non si considera attività agrituristica in quanto tali spazi non possono essere utilizzati per scopi differenti da quelli previsti nel certificato di connessione. Tale attività non è consentita neanche all’azienda agricola in quanto nelle aree considerate agricole è consentito il solo svolgimento dell’attività agricola (come da normativa urbanistica comunale/regionale).

Pertanto l’utilizzo di spazi agricoli per usi non agricoli potrà avvenire solo saltuariamente ed il reddito derivante sarà fiscalmente assimilato ai “redditi diversi”.

 

 



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