Forlì, 22/12/2015
Prot. n. 368/2015

Speciale Legge di Stabilità Agricola. Sintesi di tutte le agevolazioni


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Speciale Legge di Stabilità Agricola. Sintesi di tutte le agevolazioni

In attesa del via libera definitivo alla legge di Stabilità 2016 che dovrebbe arrivare oggi dall’Aula del Senato con un voto di fiducia, sintetizziamo qui di seguito le novità più importanti che hanno riguardato specificatamente il settore agricolo.

Il settore primario ha svolto un ruolo da protagonista durante tutto l’iter di approvazione della manovra, tanto che le novità dedicate esclusivamente al nostro settore sono state oggetto di emendamenti fino all’ultima oro, quali ad esempio, le modifiche apportate alla disciplina della piccola proprietà contadina.

Questi elementi dimostrano inequivocabilmente come il legislatore consideri il settore agricolo essenziale per il rilancio della crescita nel nostro paese.

PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA

Due emendamenti dell’ultima ora hanno, da un lato, esteso al coniuge o ai parenti in linea retta, purché’ già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti nella fissazione in misura fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per cento dell’imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

Il secondo emendamento prevede che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.

IMU TERRENI AGRICOLI

Esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane o di collina (come individuati ex lege); 

- per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; 

- per i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

IRAP AGRICOLA

Esenzione dal pagamento dell’IRAP per i settori dell’agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016.

IMPOSTA REGISTRO

Le modifiche apportate al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al d.p.r. n. 131/1986, n. 131, innalzano dal 12 per cento al 15 per cento l’aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

IVA CARNI

Sono state innalzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell’iva applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all’8 %.

LATTE E PRODOTTI CASEARI

Sono state innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario (Latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati) - attualmente fissata all’8,8 per cento - in misura non superiore al 10 per cento.

AGROENERGIE

sono stati inseriti a regime a far data dal 2016 i criteri per individuare le attività produttive di reddito agrario. In particolare, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, nonché’ di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ determinato, ai fini irpef ed ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al d.p.r. n. 442/1997. 

GIOVANI

E’ stato ridotto di 8,3 milioni di euro per l’anno 2016, di 7,9 milioni per l’anno 2017 e di 8 milioni per l’anno 2018 la dotazione del fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/2014.

 



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