Forlì, 30/03/2015
Prot. n. 95/2015

Disoccupazione anche per co.co.co./co.co.pro, istituita la nuova “DISCOL”


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Disoccupazione anche per co.co.co./co.co.pro, istituita la nuova “DISCOL”

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Il riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act, in vigore dal 7 marzo, ha introdotto un’importante novità in materia di disoccupazione. E’ nata la “DIS COL”, vale a dire l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto (co.co.pro) e per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Introdotta in via sperimentale per l’anno 2015, con esclusione di tutte le collaborazioni previste per amministratori e sindaci, avrà effetto solo per i casi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.

Per potere beneficiare dell’indennità di disoccupazione, co.co.pro. e co.co.co dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

-          Iscrizione gestione separata Inps;

-          Perdita involontaria della propria occupazione;

-          Essere privi di partita iva;

-          Non essere pensionati;

-          Avere almeno 3 mesi di contribuzione dal 01.01.2014 al giorno di disoccupazione;

-          Far valere nell’anno in cui si è perso il lavoro, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese;

La misura dell’indennità sarà pari al 75% del reddito medio mensile dei soggetti beneficiari fino ad un minimale di 1.195 euro, mentre nel caso in cui si superi questa cifra vi sarà una rivalutazione determinata dal 25% della differenza fra il reddito medio mensile e 1.195 euro. In ogni caso la ”DISCOL” non potrà mai superare l’importo di 1.300 euro mensili e la durata massima di 6 mesi.

I soggetti beneficiari per poter usufruire dell’indennità devono presentare la domanda in via telematica all’Inps di competenza, entro il termine di 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di collaborazione. L’indennità sarà erogata dal giorno seguente alla data di presentazione dell’istanza, oppure dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione in relazione alla data di presentazione della domanda stessa.

E’ importante sottolineare che, per poter continuare a beneficiare dell’indennità oltre ai requisiti precedentemente elencati, i soggetti interessati dovranno partecipare attivamente ai programmi di ricollocazione proposti dai servizi competenti.

Nel caso in cui i collaboratori disoccupati avvieranno un’attività lavorativa autonoma e/o dipendente e/o in forma d’impresa, sono tenuti  entro 30 giorni a informare l’Istituto, il quale, sulla base dei dati dichiarati dal beneficiario, valuterà se negargli la “DIS-COL” oppure ridurla in misura proporzionale secondo le disposizioni normative.

 



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