Forlì, 08/05/2015
Prot. n. 143/2015

Rete in agricoltura, assunzioni congiunte, i chiarimenti amministrativi


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Rete in agricoltura, assunzioni congiunte, i chiarimenti amministrativi

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Il Ministero del Lavoro, con nota del 07 maggio 2015, ha reso noti alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale assunto in agricoltura mediante assunzioni congiunte.

Prima di esaminare i singoli aspetti burocratici/amministrativi è bene precisare il quadro normativo di riferimento.

Le imprese che possono procedere ad assumere personale agricolo in forma congiunta sono:

-          Imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di imprese;

-          Imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;

-          Imprese legate tra loro da contratto di rete a condizione che il 50% delle imprese coinvolte siano agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c..

Il lavoratore agricolo assunto in forma congiunta da una pluralità di datori di lavoro, obbliga in solido questi ultimi in materia contrattuale, previdenziale e di ogni altro obbligo di legge che scaturisce dal rapporto di lavoro instaurato.

Questo significa che ad un’eventuale omissione contributiva oppure una violazione delle norme contrattuali, risponderanno tutte le imprese che hanno co-assunto il lavoratore.

I datori di lavoro abilitati all’invio delle assunzioni congiunte, potranno effettuare assunzioni, trasformazioni e cessazioni riguardanti i lavoratori assunti congiuntamente mediante la trasmissione del modello ministeriale UNILAVCong.

I soggetti abilitati all’invio delle comunicazioni sono individuati dal DM 27 marzo 2014:

- per i gruppi d’impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo;

- per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, la comunicazione dovrà essere effettuata dal medesimo proprietario;

- per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela e/o affinità e da quelle legate da un contratto di rete, l’adempimento è posto a carico dal soggetto identificato da apposito accordo o dal contratto di rete.

A precisazione dell’ultimo punto appena esposto, l’accordo dovrà avere, data certa, al fine di garantire la data esatta di sottoscrizione.

La novità più importante introdotta dalla nota Ministeriale è legata all’individuazione dei soggetti in capo ai quali compete l’elaborazione del Libro Unico Lavoro (LUL), elaborazione dei cedolini paga, invio modelli UNIEMES ed ogni altro adempimento connesso alla gestione del personale.

I soggetti ai quali Il Ministero affida tali adempimenti sono quelli previsti dal DM 27 marzo 2014 e quindi quelli sopra esposti:

impresa capogruppo;

medesimo proprietario;

soggetto identificato da apposito accordo e/o contratto di rete.

 

 

 



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