Forlì, 03/11/2015
Prot. n. 320/2015

OCM ortofrutta: la UE chiarisce all'Italia alcuni passaggi, tra i quali il periodo minimo di adesione ad una OP e le modalità per le visite in aziende individuali


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OCM ortofrutta: la UE chiarisce all'Italia alcuni passaggi, tra i quali il periodo minimo di adesione ad una OP e le modalità per le visite in aziende individuali

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In merito all'OCM ortofrutta, il 26 ottobre scorso su richiesta italiana si è tenuta a Bruxelles la cosiddetta "bilaterale", un incontro tra gli Uffici UE di settore e d il Ministero Agricoltura dello Stato membro per affrontare temi che necessitano definizioni e chiarimenti.

Sette i punti esaminati:

Il dettaglio:

Se una OP delega alla AOP la realizzazione di tutte le azioni del programma operativo, non deve sottoporre separatamente anche il proprio programma all’esame dell’Amministrazione pubblica competente.

Quando si dice che una AOP può costituire il proprio fondo di esercizio significa che, oltre a collettare i contributi finanziari delle OP aderenti, può sostituirsi finanziariamente alle OP per l’alimentazione del fondo di esercizio.

Con il fondo di esercizio costituito con propri fondi o con i fondi trasferiti dalle OP, l’AOP può costruire un programma operativo totale “unitario” nel senso che, eccetto per il vincolo di 1/3 della spesa per misure di prevenzione e gestione delle crisi che deve essere soddisfatto al livello di singola OP, gli interventi possono essere distribuiti tra le singole OP nei limiti del livello di contribuzione al fondo di esercizio (VPC). Quindi i vincoli, ove non diversamente stabilito, sono in capo al programma operativo della AOP (es: al rispetto del 10% di spesa per le azioni ambientali possono concorrere i soci di una OP per una percentuale inferiore al 10% e i soci di un’altra OP per una percentuale superiore, purché la spesa del programma operativo della AOP per dette azioni sia almeno del 10%).

L’aiuto al 4,7%, resta in ogni caso legato alla attuazione da parte della AOP di tutte le misure di crisi eccedenti il 4,1%.  

E' stato chiarito che se la verifica del VPC è effettuata successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ma prima della scadenza del pagamento dell’aiuto (15 ottobre dell’anno n+1), è automaticamente di applicazione il paragrafo 2 del medesimo articolo.

Infatti, il riferimento fatto al valore “dichiarato” della produzione commercializzata è legato a situazioni dove il VPC risulta stimato per effetto di un periodo di riferimento prossimo alla annualità di esecuzione del programma. In Italia tale situazione non esiste in quanto il VPC fa riferimento a dati storicamente fissati. 

Il contenuto del nuovo paragrafo, afferma implicitamente che i vincoli sulle azioni ambientali (10% della spesa o realizzazione di almeno due azioni) devono essere rispettati sul programma poliennale e non necessariamente per ciascuna singola annualità. Altresì, al fine di evitare una possibile eccessiva penalizzazione in caso di applicazione della sanzione, applica il livello della sanzione all’importo dell’aiuto complessivo definito per l’ultima annualità del programma operativo. 

La nota di risposta al quesito della Regione Veneto (Ares(2015)4203219 - 09/10/2015), precisa che “se il costo del personale qualificato di produttori aderenti non è fatturato dal produttore in questione all'organizzazione di produttori, tale costo non può essere considerato sovvenzionabile neanche se in relazione con mansioni comprese nelle azioni di un programma operativo. Tale fattura dovrebbe altresì contenere tutti gli elementi richiesti dall'Allegato citato, compresi il tempo prestato e le mansioni stesse.”

La Commissione oltre a ribadire che le spese del personale dipendente dai soci aderenti all’OP devono essere fatturate all’OP, ha precisato che la lettera intende riferirsi in particolare a  soci che sono soggetti giuridici che coinvolgono una moltitudine di aziende. Per meglio chiarire, il personale utilizzato nelle aziende singole può essere rendicontato, ma la nota sottintende che deve essere alle dipendenze dell’OP  in un contesto di programma operativo, oppure in capo a soggetti che offrono tali servizi ad una moltitudine di azienda purché venga fatturato all’OP. In altre parole non è possibile scaricare sul programma operativo il personale di singole aziende che svolge attività  unicamente a favore della singola azienda da cui dipende.   

A seguito di interruzione del programma operativo, un impegno poliannuale (per es. produzione integrata)  assunto dai produttori viene completato all’interno di un’altra OP alla quale i produttori vanno ad aderire, non è necessario restituire l’aiuto unionale già ricevuto, in quanto l’impegno viene mantenuto.

È invece confermato che per gli impegni ambientali avviati e non completati per qualsiasi ragione, gli aiuti pagati devono essere recuperati.

Nel caso che in cui l’OP perda il riconoscimento o vi rinuncia dopo la conclusone del programma operativo gli investimenti fatti non hanno ancora concluso il periodo di ammortamento, il loro valore non va recuperato se rimane nelle disponibilità del soggetto giuridico che ha perso il riconoscimento. In tal caso lo Stato membro ha l’onere del controllo a posteriori su soggetti non più riconosciuti.

Se il soggetto considerato dovesse invece alienare il bene oppure fallire, l’aiuto deve essere necessariamente recuperato. 

Rispetto alla formulazione del reg. (UE) n.543/2011, che individua due momenti: uno che periodo entro il quale presentare la domanda di recesso,  l’altro che definisce il momento in cui il recesso acquista efficacia, la nuova formulazione dell’atto delegato sembra semplificare la norma,  individuando un unico momento: cioè tra la data di richiesta di recesso e la data in cui questo acquista efficacia devono passare massimo 6 mesi.

Esempio citato dal MIPAAF: se lo Stato membro stabilisce che il recesso acquista efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo, la richiesta di recesso da parte del socio deve essere presentata entro il 1° luglio.   In ogni caso, se il socio entra in altra OP, questa potrà utilizzare il VPC del socio solamente a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.   

È stato chiarito che la azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione, sono oggetto di almeno un sopralluogo per verificarne l’esecuzione.

In generale per quel tipo di azione tutte le aziende individuali dei soci coinvolte nel campione dovrebbero essere sottoposte  a sopralluogo. Tuttavia, qualora vi sia un rischio limitato o trattasi di basso rischio finanziario,  tali sopraluoghi possono essere evitati o essere effettuati a campione. L’esempio portato è quello della produzione biologica. Considerato che la prova dell’effettuazione del metodo produttivo è più documentale che legata al sopralluogo, la visita alle aziende individuali coinvolte potrebbe essere evitata.

 



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