Forlì, 12/08/2015
Prot. n. 245/2015

Bozza di decreto per il nuovo sistema autorizzativo degli impianti viticoli


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Bozza di decreto per il nuovo sistema autorizzativo degli impianti viticoli

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Il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso alla Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.1308/2013 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Com’è noto, il nuovo regime entrerà in vigore il primo gennaio 2016 e prevede che a partire da quella data, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino potranno essere impiantati o reimpiantati solo dopo concessione di un’autorizzazione, gratuita e non trasferibile. Di seguito, i punti salienti dello schema di decreto:

La gestione del sistema è attuata mediante l’implementazione del Registro informatico dei diritti di impianto e l’istituzione, nell’ambito del SIAN, del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Criterio di ammissibilità: il Ministero ha optato per un unico criterio di ammissibilità delle richieste di autorizzazioni. Il richiedente dovrà dimostrare di disporre in conduzione, per almeno 3 anni a partire dalla data della richiesta, una superficie agricola non inferiore a quella per la quale richiede l’autorizzazione.

Autorizzazioni per nuovi impianti: le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio. Dal 2017, il Ministero potrà fissare l’eventuale applicazione:

• Di una percentuale di incremento della superficie vitata inferiore all’1%

• Di limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree

• Criteri di priorità previsti dal Regolamento

Le domande sono presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN. Le Regioni svolgono l’istruttoria e verificano i requisiti. Le stesse trasmettono al Ministero le richieste ammissibili. Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente, il numero totale degli ettari disponibili sono assegnati su base proporzionale a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta.

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti: entro il 1° giugno di ogni anno, le Regioni rilasciano le autorizzazioni sulla base di una lista definita a livello nazionale.

Qualora l’autorizzazione concessa sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente potrà rifiutare entro 10 giorni senza ricorrere in sanzioni. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia sarà ripartita tra gli altri richiedenti o riportata per l’assegnazione all’annualità successiva.

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano richiesta alla Regione. L’autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all’estirpazione e corrisponde a una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le richieste comprendono l’impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie estirpata, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle autorità competenti, sono da considerarsi concesse automaticamente.

Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto in capo ai produttori: i titolari di diritto di impianto potranno presentare alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.

L’autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023.

Il decreto definitivo sarà pubblicato dopo l’approvazione del Ministro.

 

 



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