Forlì, 01/10/2015
Prot. n. 282/2015

Convalida del documento MVV per il trasporto di fecce e vinacce


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Convalida del documento MVV per il trasporto di fecce e vinacce

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Con il decreto 788 del 21/9/2015, il Mipaaf ha fornito importanti chiarimenti circa l’utilizzo del documento MVV per il trasporto dei sottoprodotti della vinificazione.

Nello specifico prevede che la convalida dei documenti per il trasporto nazionale di fecce e vinacce verso la distilleria è necessaria nel caso che si utilizzi un documento MVV predisposto e numerato dall’operatore di cui all’art. 5, comma 4, lett.a) del Decreto.

E’ opportuno precisare che l’articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino del Reg. (CE) n. 436/2009 prevede la deroga dall’emissione del documento vitivinicolo qualora il trasporto di fecce e vinacce, diretto ad una distilleria, sia scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro: tale bolletta di consegna non deve essere convalidata. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 2 luglio 2013, la bolletta di consegna è costituita da un documento prenumerato e prestampato, predisposto dalle tipografie autorizzate.

Si ricorda infine che l’articolo 14 della legge 82/2006, impone l’obbligo di trasmette, all’ufficio Icqrf competente, copia del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto delle fecce. Tale adempimento non è necessario nel caso che si utilizzi un documento di accompagnamento vitivinicolo MVV convalidato tramite PEC (codice MVV-DAV-02).

 

 



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