La Rivista | nº 08-09 Settembre 2020
Lo smaltimento degli strumenti informatici
di Gualtiero Roveda, avvocato e Stefania Ciani, esperta in ambiente e sicurezza
In ragione dell’inarrestabile evoluzione tecnologica le imprese si trovano periodicamente di fronte alla necessità di sostituire i propri dispositivi IT, quali personal computer, notebook, tablet, server, chiavette USB, schede di memoria, supporti, etc. Gli strumenti informatici, soggetti a rapida obsolescenza, alimentano così un flusso di rifiuti (c.d. electronic waste, abbr. in e-waste) che sta crescendo in modo esponenziale. La questione sta divenendo un grosso problema a livello globale e, in ragione di ciò, gli Stati e le imprese più virtuose si impegnano a promuovere il reimpiego, il riciclaggio o altre forme di recupero di tali strumenti. In ogni caso, lo smaltimento di questa tipologia di beni riveste notevoli implicazioni per le imprese a causa del pregnante obbligo di osservare una serie di normative che li riguarda.
1. I RIFIUTI INFORMATICI
L’azienda che intende disfarsi di rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, i c.d. RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), deve innanzitutto individuare se questi possono essere classificati domestici oppure professionali.
La differenza fra i due tipi di RAEE riguarda la tipologia di AEE e non la provenienza, in quanto anche i RAEE prodotti da aziende commerciali, industriali e istituzionali o altro, per natura e per quantità, possono essere definiti RAEE domestici.
Se definiamo i RAEE domestici, in quanto RAEE che, pur provenendo da un’attività imprenditoriale, sono analoghi per “natura” o “quantità” ai RAEE originati dai nuclei domestici (ad esempio un computer portatile o un cellulare) lo smaltimento è accomunato a quello dei rifiuti assimilati ai domestici e quindi può avvenire, senza costi, consegnandoli al distributore o portandoli all’isola ecologica (tuttavia è necessaria l’autorizzazione al trasporto di rifiuti e sino al 26.09.20, giorno di entrata in vigore del D. Lgs. 116/20, l’uso del formulario).