La Rivista | nº 10 Ottobre 2020
Auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente: le nuove regole fiscali per la determinazione del "fringe benefit"
di Pierluigi Lami, tributarista
PREMESSA
Numerose sono le società che al proprio interno detengono un nutrito parco autoveicoli che assegnano ai propri dipendenti in uso promiscuo. La concessione di un autoveicolo aziendale ad un dipendente determina, in capo a quest’ultimo, l’insorgenza di un compenso in natura (fringe benefit) in merito al quale il legislatore fiscale è più volto intervenuto.
Nel nostro ordinamento esiste un criterio generale per la determinazione della tassazione dei fringe benefit, che trova il suo fondamento nel concetto di “valore normale” così come individuato dall’articolo 9, comma 3 del TUIR. In base a tale disposizione, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nei luoghi più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
In relazione alla particolare fattispecie di cui all’oggetto, il legislatore fiscale ha introdotto una esplicita deroga al criterio generale, stabilendo una determinazione forfettaria al compenso in natura da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Con l’articolo 1, comma 632 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020), si è introdotto, a partire dal 1° luglio 2020, un nuovo dispositivo recante la determinazione del compenso in natura correlato all’utilizzo privato dell’autoveicolo aziendale concesso al dipendente, attribuendo, di fatto, una sorta di penalizzazione per le auto maggiormente inquinanti. Precisiamo, inoltre, che la nuova disciplina non ha modificato le norme che intervengono “lato impresa”: infatti, ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 164, comma 1, lettera b-bis) del TUIR, che ne stabiliscono la deducibilità nella misura del 70% nel caso in cui la concessione del veicolo al dipendente permanga per la maggior parte del periodo d’imposta.
Tutto ciò premesso, tracciamo, di seguito, un riepilogo delle modifiche introdotte dalla nuova disciplina, non tralasciando l’analisi delle disposizioni che regolamentano i principi sottesi alla determinazione del fringe benefit.