La Rivista | nº 01 Gennaio 2021
Legge di Bilancio: gli aiuti per il settore dell'agricoltura
di Gian Paolo Tosoni, tributarista
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 (n. 178 del 30 dicembre 2020) introduce quattro disposizioni fiscali riguardanti il settore agricolo. Si tratta per lo più di proroghe di agevolazioni preesistenti, tuttavia è sempre di sicuro interesse la loro conferma o la loro riproposizione. Sono inoltre enunciati la costituzione di fondi per l’erogazione di contributi, ma per questi occorrono i provvedimenti attuativi.
ESENTI I REDDITI DEI TERRENI
L’esenzione da IRPEF per il reddito dei terreni a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali prosegue anche nel 2021; lo prevede l’articolo 1, comma 38 della Legge di Bilancio 2021 approvata il 30 dicembre in via definitiva.
La modifica normativa è molto semplice nel senso che aggiunge l’anno 2021 nell’articolo 1, comma 44, della Legge n. 232/2016, nel quale erano già previsti gli anni dal 2016 al 2020. Inoltre, la norma abroga il secondo periodo del medesimo comma il quale prevedeva che per l’anno 2021 l’esenzione fosse ridotta alla metà. Teoricamente, dal periodo di imposta 2022, la tassazione dei predetti redditi dovrebbe ritornare in misura piena.
Ne consegue che, anche per il prossimo periodo di imposta (dichiarazione dei redditi 2022), il reddito dominicale ed agrario dei terreni agricoli non concorrerà a formare il reddito imponibile per le persone fisiche in possesso delle predette qualifiche professionali ed iscritte nella gestione previdenziale agricola. Si ricorda che la qualifica di coltivatore diretto è riscontrabile presso l’INPS come pure quella di imprenditore agricolo professionale; quest’ultima qualifica professionale è regolata dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modifiche.
L’esenzione dall’IRPEF spetta alle persone fisiche, compresi i soci di società semplice. Invece non ne usufruiscono i soci di società agricole come le Snc, Sas ed Srl trasparenti che hanno optato per la tassazione catastale (articolo 1, comma 1093, Legge n. 296/2006). Infatti, per queste società, ancorché abbiano optato per essere tassate sulla base del reddito agrario, il reddito prodotto ha sempre natura di reddito di impresa, quindi non possono usufruire dell’esenzione (Agenzia delle Entrate Circolare n. 8 del 7 aprile 2017, paragrafo 9).