Forlì, 22/03/2021

Locazioni brevi: regime fiscale applicabile e modifiche intervenute a seguito della Legge di Bilancio 2021

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Rivista: nº 03 Marzo 2021
Pierluigi Lami

La Rivista | nº 03 Marzo 2021


Locazioni brevi: regime fiscale applicabile e modifiche intervenute a seguito della Legge di Bilancio 2021

di Pierluigi Lami, tributarista

Premessa

L’articolo 1, commi da 595 a 597 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è intervenuto a modificare la disciplina applicabile alle cosiddette “locazioni brevi”, determinando sostanziali cambiamenti al regime di vantaggio introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.

Considerata la capillare diffusione dei contratti di “locazione breve” in un Paese che, per sue caratteristiche, climatiche, artistiche, paesaggistiche e storiche, viene considerato una meta turistica nazionale ed internazionale, riteniamo opportuno fornire un inquadramento normativo che riepiloghi le peculiarità dell’istituto di cui all’oggetto.

La necessaria conoscenza delle variabili che regolamentano le “locazioni brevi”, viene oltremodo giustificata dal fatto che l’ambito soggettivo a cui si rivolge la disciplina “de quo”, ha valenza trasversale, in quanto coinvolge le persone fisiche che pongono in essere la locazione operando al di fuori dell’attività d’impresa.

Dal 1° giugno 2017 è stata introdotta una specifica normativa che ha regolamentato le “locazioni brevi” di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, aventi una durata massima di 30 giorni.

Il provvedimento dispositivo viene inserito all’interno del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

L’articolo 4 del sopracitato Decreto Legge, tratta, infatti, del regime fiscale delle “locazioni brevi” ed a questo succede la Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 che ne chiarisce gli aspetti operativi intervenendo, in particolare modo, sui contratti stipulati tramite intermediari e sugli adempimenti a loro rivolti.

Il Comunicato stampa del 12 luglio 2017, definisce le regole cui devono attenersi gli intermediari qualora intervengano nella stipula dei contratti sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione dei portali on-line.

Inoltre, il regime della cedolare secca, introdotto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’opzione di utilizzare tale aliquota secca (21%) in sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, viene ad essere un ulteriore elemento di valutazione per quei contribuenti che operano nell’ambito delle “locazioni brevi”.

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Stampato in data 14/12/2025