Forlì, 21/07/2021

Silvicoltura e fotovoltaico

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Rivista: nº 07 Luglio 2021
Soraya Oletto, Vanni Fusconi

La Rivista | nº 07 Luglio 2021


Silvicoltura e fotovoltaico

di Vanni Fusconi, avvocato e Soraya Oletto, dottoressa in Economia e Commercio

Il legislatore, con la Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 423, ha inserito nell’ambito delle attività agricole connesse la produzione e la cessione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Presupposto essenziale affinché si possa concretizzare un’attività agricola connessa è che l’imprenditore agricolo svolga effettivamente almeno una delle attività agricole principali elencate nell’art. 2135 c.c., cioè la coltivazione del fondo, l’allevamento di animali o la silvicoltura.

Un’attività agricola principale simulata, infatti, farebbe venir meno il parametro di connessione e si rideterminerebbero a costi e ricavi tutti i proventi derivanti dall’attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica.

Alla luce di ciò, l’Amministrazione finanziaria, che guarda all’agricoltura con sempre maggior attenzione, potrebbe contestare la detenzione speculativa di terreni, al solo fine di usufruire del regime di favore per l’attività di produzione di energia, senza che sugli stessi venga effettivamente svolta attività agricola.

Caso emblematico è quello dell’imprenditore agricolo che possiede terreni adibiti a bosco al quale l’Agenzia delle Entrate contesta il reale svolgimento dell’attività di silvicoltura.

Infatti, molto spesso, fra gli operatori del settore, vi è l’errata convinzione che la semplice detenzione del bosco possa di per sé integrare il presupposto della conduzione del fondo, ignorando che la silvicoltura, al pari della coltivazione e dell’allevamento, presuppone tutta una serie di attività necessarie alla cura e lo sviluppo di almeno una fase del ciclo biologico.

Per questo motivo gli imprenditori agricoli che utilizzano ettari adibiti a bosco quale parametro di connessione per la produzione di energia da fonte fotovoltaica devono necessariamente preoccuparsi si svolgere effettivamente l’attività di silvicoltura.

Diversamente, infatti, vi sarebbe un rischio concreto di accertamento.

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Stampato in data 15/12/2025