Forlì, 21/03/2022

Canone unico patrimoniale. Regole tariffarie per le occupazioni giornaliere nei mercati

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Rivista: nº 03 Marzo 2022
Luigi Cenicola

La Rivista | nº 03 Marzo 2022


Canone unico patrimoniale. Regole tariffarie per le occupazioni giornaliere nei mercati

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Come noto, il D.Lgs. n. 23/2011, art. 11, comma 1, recante norme in materia di federalismo fiscale municipale, aveva previsto l’introduzione, a decorre dall’anno 2014, dell’imposta municipale secondaria (IMUS) destinata a sostituire:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

L’intento del legislatore era quello di accorpare in una unica imposta tutte le forme di prelievo riguardanti i tributi locali che sarebbero confluiti, quindi, sotto un unico canone.

L’IMUS è stata poi abrogata con la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 25 (Legge di Stabilità 2016) ma quell’intento non è stato vano perché ha trovato nuova linfa con la Legge n. 160/2019 (di Bilancio 2020) la quale prevede, all’articolo 1, commi da 816 a 847, l’istituzione, in luogo della predetta IMUS, di un canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, destinato a riunire in una sola forma di riscossione le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Il “nuovo canone”, in base a quanto stabilito dal comma 816, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane e sostituisce dall’anno 2021:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
  • il canone di cui al D.Lgs. n. 285/1992, articolo 27, commi 7 e 8 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

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Stampato in data 15/12/2025