Forlì, 20/05/2022

Perdita della qualifica di società agricola per l’acquisizione di un parco fotovoltaico all’estero

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Rivista: nº 05 Maggio 2022
Stefania Avoni

La Rivista | nº 05 Maggio 2022


Perdita della qualifica di società agricola per l’acquisizione di un parco fotovoltaico all’estero

di Stefania Avoni, avvocato

L’oggetto sociale permette di identificare quali siano le attività che in concreto una società può esercitare. Tale delimitazione è tanto più importante per le società agricole che possono esercitare esclusivamente la coltivazione dei fondi, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse, così come disposto dall’art. 2135 c.c.

La società agricola, nella specie una Srl agricola, che decida di acquisire l’intera partecipazione sociale di una società commerciale può, pertanto, incorrere nel rischio di sostanziale modificazione del proprio oggetto sociale.

Del resto, la sostanziale modificazione dell’oggetto sociale può derivare, non soltanto da una delibera assembleare con cui i soci trovino accordo per modificare la relativa clausola statutaria, ma altresì da una specifica operazione di carattere gestorio del tutto avulsa dall’effettiva attività esercitata dalla società e da valutare con specifico riguardo agli effetti che ne possono scaturire.

È quanto si verifica qualora una Srl agricola acquisti l’intero capitale sociale di una società situata al di fuori del territorio nazionale ed esercitante l’attività di gestione di un impianto fotovoltaico.

La Srl agricola, per il fatto di acquistare la totale partecipazione della società estera, è costretta ad assumere un impegno considerevole nella gestione di una società commerciale, così discostandosi dal proprio oggetto sociale.

A ciò si aggiunga che tale acquisizione comporta per la Srl agricola un alto rischio di investimento capace di impattare negativamente sul proprio patrimonio sociale e, conseguentemente, sull’esercizio dell’attività principale.

Unica eccezione che potrebbe essere sollevata al fine di giustificare questa operazione gestoria riguarda la possibilità di considerare l’attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche come attività connessa a quella agricola.

Sul punto occorre preliminarmente descrivere cosa si intende per attività agricola connessa, posto che, in assenza di connessione, l’attività esercitata ha carattere commerciale ex art. 2195 c.c. ed i relativi redditi sono tassati come redditi d’impresa ai sensi dell’art. 56 del TUIR.

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Stampato in data 15/12/2025