La Rivista | nº 06 Giugno 2022
Nuovi decreti su resa massima uva e misure per la promozione dei vini
di Giordano Zinzani, enologo, esperto di legislazione vitivinicola
In attesa della prossima vendemmia, mentre le fasi fenologiche della vite progrediscono, anche la normativa fa il suo decorso e in questo periodo sono da segnalare in particolare due argomenti: i limiti di resa massima di produzione dell’uva e la promozione del vino.
Deroga alla resa massima di uva ad ettaro
Come era già stato anticipato in un articolo pubblicato a gennaio 2022 su questa rivista, il Testo Unico del vino, Legge 12 dicembre 2016 n. 236 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, con l’articolo 8 comma 10, aveva fissato la resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP, stabilendo un valore pari o inferiore a 50 tonnellate. Prima di quanto indicato dal Testo Unico, le rese massime erano fissate solamente per i vini DOC o IGT in base ai rispettivi disciplinari di produzione.
Successivamente, quanto stabilito sulla resa massima di 50 tonnellate per ettaro per le uve destinate alla produzione di vini generici, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 224 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato disposto quanto segue: