La Rivista | nº 07 Luglio 2022
Stoccaggio di letame in area non impermeabilizzata: rifiuto non pericoloso
di Luigi Cenicola, esperto fiscale
Come noto, con il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (decreto Ronchi) fu attuata una riforma in materia di gestione dei rifiuti, imperniata sulla utilità ed i vantaggi che potevano trarsi dal riciclo dei medesimi, posto che, fino a quell’epoca, questi venivano smaltiti direttamente in discarica. Furono così recepite e attuate alcune normative CEE dove il “rifiuto” non era più considerato un elemento di scarto (da smaltire) bensì una risorsa.
Per significare il mutato ruolo assunto, con l’art. 6 del citato decreto venne formulata una nuova definizione di “rifiuto” intendendosi per tale qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore “si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Più propriamente, secondo l’interpretazione data al riguardo dal D.L. n. 138 dell’8 luglio 2002, art. 14, doveva intendersi per:
- “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero;
- “abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero sostanze, materiali o beni;
- “abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi.