La Rivista | nº 11 Novembre 2022
Società semplici immobiliari: tassazione immobili e redditi derivanti dalla loro cessione
di Pierluigi Lami, tributarista
Premessa
Nel presente approfondimento si intendono analizzare alcuni aspetti legati alla tassazione degli immobili delle società semplici immobiliari ed il riflesso fiscale che viene a determinarsi all’atto della loro cessione.
Come premessa, affermiamo due postulati sulla base dei quali andare a dipanare le successive considerazioni:
- in primo luogo le società semplici non possono produrre redditi d’impresa non, potendo, per loro natura, esercitare un’attività di tipo commerciale;
- in secondo luogo la società semplice determina il proprio reddito imponibile quale sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell’articolo 6 del TUIR.
In particolare, i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono alla formazione del reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti.
Il reddito così determinato e dichiarato in dichiarazione, entrerà nella sfera tributaria di ciascun socio attraverso il principio di imputazione per trasparenza (articolo 5 del TUIR) e concorrerà in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili indipendentemente dall’effettiva percezione.
Altro importante postulato che ci consente di comprendere meglio le dinamiche tributarie che regolamentano l’imposizione in capo alle società semplici, riguarda la distinzione tra il momento dell’assoggettamento ad imposta del reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso.