Forlì, 12/12/2022

Compendio Unico - Fra integrazione progressiva, minima unità colturale e affitto a soggetti terzi

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Rivista: nº 12 Dicembre 2022
Luigi Cenicola

La Rivista | nº 12 Dicembre 2022


Compendio Unico - Fra integrazione progressiva, minima unità colturale e affitto a soggetti terzi

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Come noto, la riformulazione dell’art. 1, Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico imposta di Registro - T.U.R.), ad opera del D.Lgs n. 23/2011, l’art. 10, comma 4, ha comportato la modifica della tassazione degli atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari; operazione che ha portato alla revisione delle aliquote che, dall’anno 2014, si applicano, rispettivamente, nella misura del 2, 9 e 15 %, a seconda della tipologia dell’atto di  trasferimento immobiliare (Agenzia delle Entrate, Circ. n. 2/E del 21 febbraio 2014).

Contestualmente, sono state soppresse le esenzioni e agevolazioni tributarie, previste da leggi speciali, riferibili a tali atti.

A seguito dell’intervento normativo, hanno cessato di avere efficacia le norme che prevedevano determinati benefici fiscali per l’acquisto di fondi rustici ed annessi fabbricati; fra queste, quelle riguardanti il trasferimento di terreni agricoli destinati alla costituzione di un “compendio unico”, previsti rispettivamente dall’art. 5-bis della Legge n. 97/1994 (compendio unico nei territori delle comunità montane) e dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 228/2001 (compendio unico in territori diversi dalle zone montane).

Sono state, comunque, fatte salve le norme in materia di Piccola Proprietà Contadina di cui D.L. 194/2009, convertito in legge dalla alla L. n. 25/2010, e quelle per i trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, di fondi rustici nei territori montani finalizzati all’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina contemplate dal D.P.R. n. 601/1973, dall’art. 9, comma 2 (quest’ultima ripristinata dopo che aveva subito la stessa sorte delle precedenti).

La revisione non ha riguardato, invece, i trasferimenti del compendio unico effettuati mortis causa (successione) o per liberalità (donazione), per cui tali passaggi avvengono ancora in esenzione di imposta (successione o donazione, ipotecaria, catastale e bollo). Si deve ritenere che, in questo caso, il legislatore abbia voluto salvaguardare e garantire la continuità della conduzione aziendale.

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Stampato in data 14/12/2025