banner-stampe Rivalutazione terreni e partecipazioni: nessuna sorpresa nella Legge di Bilancio


Forlì, 09/11/2018
Prot. n. 363/2018

Rivalutazione terreni e partecipazioni: nessuna sorpresa nella Legge di Bilancio


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Si tratta di una delle poche certezze della Legge di Bilancio e, salvo sorprese, anche per l’anno 2019 sarà riconfermata: la disposizione sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni sarà quindi rinnovata per il diciassettesimo anno di fila, con pochissime modifiche intervenute nel tempo dal suo esordio nella Finanziaria 2002.

Di cosa si tratta?

In base a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della L. n. 448/2001, persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o il valore di acquisto di terreni o partecipazioni sociali posseduti in data 1° gennaio 2019.

Tale rivalutazione consente ai proprietari di affrancare da plusvalenza tassabile (ex art. 67 del TUIR, comma 1, lett. da a) a c-bis) le cessioni di tali terreni o partecipazioni, assumendo, al posto del costo/valore di acquisto, il valore della perizia giurata effettuata da un professionista abilitato.

Per poter usufruire della rivalutazione, entro il 30 giugno 2019, sarà necessario che:

  • il professionista abilitato (o iscritto ad un albo come commercialisti, geometri, ingegneri, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima del valore della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, oppure la prima delle tre rate annuali in caso di rateizzazione.

Si ricorda che già a partire dal 2016, l’imposta sostitutiva si calcola applicando al valore di perizia l’aliquota dell’8%.

Occhio all’opportunità dell’operazione

Per quanto riguarda i terreni, in particolare, sarà fondamentale che il contribuente valuti con attenzione l’opportunità di procedere con la rivalutazione.

Se, infatti, con la vecchia aliquota del 4%, la rivalutazione al ribasso consentiva sempre di non versare nulla, in quanto si potevano detrarre un’imposta di valore o maggiore di quella già versata, lo stesso non avviene oggi.

Pertanto, è possibile che la rivalutazione generi comunque un’ulteriore imposta a debito per il contribuente; sarà quindi decisivo confrontare tali importi e i relativi costi della rivalutazione, con l’eventuale costo fiscale che potrebbe comportare la tassazione delle plusvalenze relative alla cessione di terreni o di partecipazioni.

 

 



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