Dal 1° luglio 2019 è previsto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Dal 2020 tale obbligo si estende a tutti gli operatori IVA.
Tale obbligo abolirà le altre tipologie di documentazione cartacee (scontrini e ricevute fiscali) con la conseguenza che la certificazione delle operazioni fiscalmente rilevanti avverrà solo tramite il rilascio di fattura elettronica.
Nonostante già dall’inizio del 2019 la fatturazione elettronica sia entrata a regime, l’addio definitivo alla carta è previsto per gennaio 2020 con l’obbligo generalizzato di trasmettere i corrispettivi giornalieri in formato digitale.
Le tappe della telematizzazione dei corrispettivi
L’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019 ha confermato che tale vincolo si estenderà in maniera graduale: le scadenze che i commercianti devono tenere a mente per adeguarsi alle nuove modalità di emissione e trasmissione dello scontrino elettronico sono tre.
- Dal 1° gennaio 2019 è pienamente operativo l’obbligo di emissione di fattura elettronica e non è ammessa nessun’altra forma di documentazione se non per i soggetti in regime di vantaggio ed i soggetti in regime forfettario che continueranno ad emettere fattura cartacea nei confronti dei clienti che ne dovessero far richiesta. Per tali soggetti è fatto salvo l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- Dal 1° luglio 2019 si prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti che generano un volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- Dal 1° gennaio 2020 l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi verrà esteso a tutti i titolari di Partita IVA, indipendentemente dal volume d’affari generato. Per alcuni commercianti al minuto, però, potrebbe essere previsto un esonero dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata o della zona in cui la stessa è ubicata.
Cosa occorre
Per la memorizzazione e la trasmissione degli incassi giornalieri, i commercianti al minuto dovranno munirsi di un registratore telematico con le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate, in grado di garantire la sicurezza dei dati inviati.
Proprio per questo il legislatore ha previsto, negli anni 2019 e 2020, un contributo di importo pari al 50% della spesa sostenuta, entro il limite di 50 euro nel caso di adattamento di un registratore già in possesso e di 250 euro per il nuovo acquisto.
Il contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e sarà a questi rimborsato nella forma di credito d’imposta di pari importo da utilizzare in compensazione.
I riflessi per i consumatori
Anche i consumatori finali dovranno preoccuparsi si richiedere la fattura, fornendo tutti i dati necessari, per esercitare deduzioni delle spese sostenute e detrazione degli oneri. A tal proposito va detto però che vi sarà la possibilità di emettere il documento commerciale previsto dal D.M. 7 dicembre 2016 che, in gran parte dei casi, dovrebbe assolvere alle necessità dell’utente. Così pure il flusso informativo del sistema “tessera sanitaria” continuerà a fornire i dati necessari a popolare la sezione oneri e spese delle dichiarazioni precompilate.
Inoltre, una nota positiva è che non si rischierà più alcuna sanzione da parte della Guardia di Finanza se non si conserva la ricevuta una volta usciti dal negozio.
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