banner-stampe La Corte Costituzionale non accetta il compromesso dell’INPS in materia di agevolazioni contributive a favore delle cooperative agricole di trasformazione


Forlì, 17/03/2019
Prot. n. 101/2019

La Corte Costituzionale non accetta il compromesso dell’INPS in materia di agevolazioni contributive a favore delle cooperative agricole di trasformazione


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Finalmente si è resa giustizia alle cooperative di trasformazione, alle quali era stata negata l’agevolazione contributiva con data retroattiva, sui prodotti conferiti da soci con aziende situate in zona di montagna.

La questione riguarda l'articolo 32 comma 7-ter del D.L. n. 69/2013.

Si tratta di una disposizione di interpretazione autentica che disciplina il diritto alle agevolazioni contributive spettanti, ai sensi della Legge n. 67/1988, alle cooperative di trasformazione ex Legge n. 240/1984. Tali cooperative, infatti, pur operando in zone di pianura, possono usufruire di tali sgravi in misura proporzionale ai conferimenti sociali provenienti da zone svantaggiate e montane.

La normativa, intervenuta per placare un nutrito contenzioso maturato fra l’INPS e le cooperative agricole, all’ultimo capoverso stabilisce quanto segue: “Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

In sostanza, il legislatore, pur riconoscendo l’agevolazione con effetto retroattivo, ha sancito una specie di “compromesso” fra le parti in causa che congela alla data del 21/08/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 69/2013) i versamenti effettuati in eccesso o in difetto, una sorta di “chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato”.

Con la sentenza n. 49/2019, la Corte Costituzionale interviene proprio su quest’ultimo paragrafo definendolo incostituzionale, in quanto viola i principi di equità e ragionevolezza.

In modo estremamente conciso, gli scenari ipotizzabili dopo l’intervento della Consulta sono i seguenti:

1) le cooperative che hanno pagato i contributi per intero, quindi in misura superiori al dovuto, potranno richiederne il rimborso, nel rispetto dei termini prescrizionali, agli enti coinvolti (INPS/INAIL).

2) le cooperative che non hanno pagato i contributi si vedranno chiamati dagli stessi enti al loro versamento (sempre nel rispetto dei termini prescrizionali).

3) le cooperative che hanno corrisposto i contributi in maniera ridotta, riceveranno dagli enti la richiesta della documentazione idonea a verificare la congruità delle riduzioni applicate.

Data la particolare rilevanza dell’argomento in esame, lo stesso sarà oggetto di uno specifico approfondimento di prossima pubblicazione nella nostra rivista.

 

 



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