banner-stampe Imposta di bollo per le fatture elettroniche: attenzione ai calcoli dell’Agenzia


Forlì, 16/04/2019
Prot. n. 145/2019

Imposta di bollo per le fatture elettroniche: attenzione ai calcoli dell’Agenzia


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Il 23 aprile scadrà il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel primo trimestre del 2019. Questo tributo, alternativo all’IVA, rappresenta un adempimento che resta dovuto anche con il nuovo obbligo della fatturazione elettronica.

Anche se per l’applicazione dell’imposta rimangono le stesse regole già vigenti, a cambiare sono le modalità di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva già specificato nella circolare 16/E/2015 che per le fatture elettroniche non trova applicazione la disciplina relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Il D.M. 28 dicembre 2018 modificando l’articolo 6, comma 2 del D.M. 17 giugno 2014 ha previsto che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L’Agenzia, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture caricate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), renderà noto al contribuente l’importo dovuto.

Sulle fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo deve essere indicata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file XML.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Stando alle segnalazioni dei contribuenti, il servizio di calcolo automatico dell’imposta non sempre misura correttamente gli importi dovuti poiché, per esempio, non è stato correttamente valorizzato il campo “Dati Bollo” nell’e-fattura.

Per ovviare a questo errore e versare correttamente l’imposta di bollo, i contribuenti saranno costretti a procedere manualmente al calcolo dell’imposta, spuntando una per una le fatture di questo primo trimestre del 2019.

Per effettuare un corretto calcolo è necessario memorizzare quali sono i campi di applicazione dell’imposta di bollo. A tal fine ricordiamo che:

  • il principio generale, sancito dal D.P.R. 642/1972, dispone che l’imposta di bollo si applica per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi. L’imposta si applica per le fatture di importo superiore ad euro 77,47.
  • sono invece esenti da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA.

 

Descrizione

Note

Imposta di bollo

Fatture su operazioni esenti

Operazioni ex art. 10, D.P.R. 633/1972

si

Fatture su operazioni non imponibili

Salvo le specifiche ipotesi di esenzione

si

Fatture su operazioni escluse

Operazioni ex art. 15, D.P.R. 633/1972

si

Fatture su operazioni escluse

Operazioni ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, D.P.R. 633/1972

si

Note di accredito/addebito in cui non è indicata l'IVA

 

si

Fatture miste (sia con importi assoggettati ad IVA che non assoggettati ad IVA)

L'imposta di bollo si applica per gli importi non assoggettati purché superiori a 77,47€

si

Fatture emesse da soggetti in regime dei minimi e da forfetari

Per operazioni per le quali non è applicata l'IVA purché superiori a 77,47€

si

Fatture emesse nei confronti di esportatori abituali

Operazioni ex art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972

si

Ricevute, quietanze, note, i conti, gli estratti conto, lettere di addebitamento e di accreditamento e gli atti similari (cfr. C.M. 2/1/84) a condizione che:

 

no

·         Riguardino importi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva

·         Riportino l'Iva, ovvero che sia indicato che sono emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva

Acquisti intra UE emesse da soggetti in regime dei minimi o forfetari che risultano debitori di imposta

 

no

Esportazioni di beni

Operazioni ex art. 8, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 633/1972

no

Operazioni Intra UE

Ex art. 66, comma 5, D.L. 331/1993

no

Fatture con reverse charge

Sono soggette a IVA

no

Fatture con split payment

Ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972

no

Fattura con IVA assolta all'origine

Operazioni ex art. 74, D.P.R. 633/1972

no

 



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