banner-stampe Corrispettivi telematici: il registratore di cassa telematico non serve


Forlì, 19/04/2019
Prot. n. 151/2019

Corrispettivi telematici: il registratore di cassa telematico non serve


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In attesa del decreto che individuerà i soggetti e le attività che potranno eventualmente essere dispensati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate si è attivata per fornire soluzioni volte a semplificare il nuovo adempimento.

Con il provvedimento numero 9927 del 18 aprile, l’Agenzia comunica che l’adempimento relativo alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere assolto senza la necessità di dotarsi di uno specifico registratore di cassa, ma si potrà utilizzare la procedura web messa a disposizione sul portale dell’Agenzia.

Il punto 1.11 del provvedimento, infatti, precisa che “la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016”.

Coloro che, invece, decideranno di dotarsi di registratori di cassa telematici potranno utilizzarli in sostituzione degli attuali registratori e tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione saranno comunicate telematicamente dal registratore di cassa telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Tali informazioni saranno disponibili nell’area riservata messa a disposizione dall’Agenzia e costituiranno il libretto di dotazione informatico del registratore.

Certificazione e processo di controllo

La gestione dei corrispettivi telematici, ove siano presenti più punti cassa per punto vendita i cui dati sono trasmessi mediante un unico RT o un server-RT, necessita della certificazione di conformità del processo di controllo interno che potrà essere rilasciata dai soggetti iscritti al registro dei revisori legali o da una società di revisione.

 

Soggetti che effettuano operazioni esonerate dall’obbligo del rilascio della fattura ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972.

Tempistiche

Con volume d’affari superiore a € 400.000

dal 1° luglio 2019

Con volume d’affari inferiore a € 400.000

dal 1° gennaio 2020

Sarà riconosciuto un bonus fiscale a chi acquisterà un nuovo registratore di cassa nel 2019 e nel 2020, dotato delle tecnologie necessarie ad adempiere ai nuovi obblighi. Tali soggetti potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 250 euro.

 



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