Il 17 giugno scade il termine per procedere al versamento dell’acconto TASI, il cui saldo dovrà essere corrisposto, invece, entro il 16 dicembre prossimo.
La scadenza, comune a quella per l’IMU, prevede il pagamento del 50% dell’imposta dovuta per gli immobili “posseduti” nell’anno in corso applicando le disposizioni dell’anno precedente.
I contribuenti dovranno fare particolare attenzione al pagamento di dicembre in quanto, da quest’anno, non trova applicazione il blocco del carico impositivo fissato per gli anni dal 2016 al 2018 dalla finanziaria 2014. Pertanto, gli Enti locali avranno la possibilità di rivedere le aliquote TASI per l’anno 2019 ed i contribuenti dovranno adeguarsi ricalcolando la rata a saldo.
Chi paga la TASI
Sono tenuti al pagamento della TASI coloro che detengono a qualsiasi titolo fabbricati o aree scoperte o edificabili. La TASI pertanto è dovuta anche dal detentore materiale dell’immobile (occupante), purché la detenzione si sia protratta per più di sei mesi nell’anno d’imposta.
Quindi, sono soggetti passivi TASI non solo i titolari di diritti reali (proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie), ma anche i detentori degli immobili.
Il detentore dell’immobile, ove diverso dal titolare, è tenuto al pagamento della TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% a seconda di quanto stabilito dalle delibere Comunali (10% in assenza di delibera).
Sono esclusi dall’imposta i terreni agricoli e i fabbricati adibiti ad abitazione principale, purché non classificati nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9). All’abitazione principale è inoltre concesso il riconoscimento di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/1, C/2 e C/7.
Sono assimilate alle abitazioni principali e pertanto esclusi dall’imposta:
- le unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o adibite ad alloggio di studenti universitari soci assegnatari anche senza requisito di residenza;
- i fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione matrimonio civile;
- l’unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto, come unica unità immobiliare, posseduto, e non locato, dal personale delle Forze armate, comprese le forze di polizia, i militari e i vigili del fuoco;
- l’unica e sola unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta dai cittadini italiani, non residenti in Italia, iscritti all’AIRE, pensionati nei paesi residenti, a patto che non sia affittata o concessa in comodato insieme alle relative pertinenze;
- l’unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, qualora l'immobile non sia affittato (se prevista da delibera comunale).
Sono inoltre esclusi dall’imposta i seguenti immobili:
- le aree fabbricabili possedute o condotte da coltivatori diretti o IAPanche se pensionati, purché in attività e iscritti alla previdenza agricola;
- gli immobili detenuti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettivi, culturali, ricreative e sportive, dirette all’esercizio del culto, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana (previa presentazione di apposita dichiarazione);
- i fabbricati destinati ad usi culturali e quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- i fabbricati compresi nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i rifugi alpini incustoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi;
- gli immobili utilizzati dalle Casse edili, destinati ad attività assistenziali e previdenziali;
- gli immobili colpiti dagli eventi sismici del 2017 nell’isola di Ischia, distrutti ovvero oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità emanata entro il 31/12/2017, fino a quando non siano ricostruiti, ritornati agibili (fino all’anno 2020).
Possono beneficiare dell’esenzione, quando prevista, anche gli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio di attività economiche da parte di piccole e microimprese ubicate nelle ZFU (zone franche urbane).
L’esenzione si applica, anche per il 2019, nella ZFU relativa al sisma del centro Italia, istituita con il D.L. 50/2017 relativamente agli eventi sismici avvenuti nel 2016 (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e alle imprese ubicate nella ZFU “Ponte Morandi” a Genova a condizione che abbiamo subito una riduzione del fatturato o alle nuove attività che vengono avviate in tale zona entro il 31/12/2019.
I fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI fino al 31 dicembre 2020.
Le riduzioni
Invece, godono della riduzione del 50% della base imponibile, in quanto non più equiparabili all’abitazione principale, le abitazioni, diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori/figli) purché:
- l’immobile rappresenti l’abitazione principale del comodatario;
- il comodante non possieda altri immobili abitativi, esclusa l’abitazione principale;
- il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situata l’abitazione concessa in comodato;
- il contratto di comodato sia registrato;
- sia trasmessa la dichiarazione TASI attestante i predetti requisiti (per l’anno 2018 entro il 1/07/2019).
Da quest’anno, tale agevolazione spetta anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e in presenza di figli minori (Art. 1, comma 1092, L. 145/2018).
Per gli immobili concessi in affitto a canone concordato di cui alla Legge 431/98, sull’aliquota prevista dal comune si applica una riduzione del 75%.
Sono soggetti all’aliquota ridotta allo 0,1% i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici invenduti e non locati.
Gli immobili di interesse storico godono della riduzione della base imponibile del 50%. Tale riduzione è applicabile anche agli immobili dichiarati inabili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo di inabitabilità/inutilizzo.
La base imponibile
Per i fabbricati la base imponibile TASI è data dalla rendita catastale rivalutata moltiplicata in base a dei coefficienti diversi a seconda della categoria degli immobili e rapportata alla quota ed al periodo di possesso. Il periodo di possesso si determina per mesi pertanto il possesso per almeno 15 giorni va equiparato ad un mese.
Categoria Fabbricato |
Coefficiente moltiplicatore |
Da A/1 a A/11 (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 |
160 |
B, C/3, C/4, C/5 |
140 |
A/10 e D/5 |
80 |
C/1 |
55 |
D (escluso D/5) |
65 |
Per gli immobili di categoria D non iscritti a catasto assume rilevanza la cosiddetta rendita proposta, mentre per gli immobili non iscritti a catasto e posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, occorrerà procedere alla moltiplicazione dei valori iscritti a bilancio per gli specifici coefficienti previsti dal D.M. 06/05/2019.
Per i fabbricati in corso di costruzione l’imposta va calcolata sul valore dell’area edificabile fino all’ultimazione dei lavori o all’effettivo utilizzo del fabbricato. Mentre per le aree fabbricabili occorre considerare il valore di mercato dell’anno corrente.
Per gli immobili a destinazione speciale-produttiva la rendita catastale si determina tramite una stima diretta da cui devono escludersi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo svolto (c.d. imbullonati).
Il Comune può deliberare ulteriori casi di esenzione o riduzione dell’imposta che devono essere verificati puntualmente. Pertanto, prima di procedere al calcolo dell’imposta occorre leggere con attenzione le disposizioni pubblicate dal proprio comune.
Modalità di versamento
L’importo minimo previsto per il pagamento della TASI è pari a €. 12,00, ma il regolamento comunale potrebbe anche prevedere importi minori.
Il versamento della TASI può essere effettuato:
- tramite apposito bollettino di conto corrente postale cartaceo o telematico riportando il numero di conto corrente valido per tutti i comuni (c/c 1017381649) indicando l’imposta distinta per ogni categoria di immobili (approvato con D.M. 23/05/2014);
- tramite Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3958 – Abitazione principale e pertinenze
- 3959 – Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 – Aree fabbricabili
- 3961 – Altri fabbricati
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