Tra le novità in arrivo, con la conversione in Legge del D.L. 34/2019, vi è la proroga al 30 settembre dei termini per il versamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi e IRAP per tutti i soggetti che esercitano delle attività economiche per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.
Tale proroga, però, non interesserà le imprese agricole rientranti nel reddito agrario, nonostante anche per queste attività siano stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità (ISA).
La disposizione introdotta nel Decreto Crescita
I notevoli ritardi che hanno interessato l’avvio del nuovo adempimento connesso alle dichiarazioni dei redditi, relativo alla redazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), hanno indotto il legislatore a concedere un termine più ampio per la liquidazione delle imposte per tutti i soggetti convolti.
Nel testo del provvedimento, approvato nei giorni scorsi alla Camera, è stato disposto lo slittamento dei versamenti per tutti i soggetti che esercitano delle attività economiche per le quali sono stati approvati i nuovi ISA e che dichiarano compensi inferiori ai limiti stabiliti per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione (5.164.569 euro). Sono altresì esclusi anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette all’applicazione dei suddetti modelli.
Soggetti esclusi dalla proroga
Da una prima lettura della norma si potrebbe intendere che siano automaticamente prorogati i termini per tutte le attività per le quali sono stati approvati gli ISA indipendentemente dall’effettivo obbligo “soggettivo” di compilazione. Quindi potrebbero beneficare della proroga anche forfettari e minimi non tenuti alla compilazione degli ISA, come pure le imprese agricole.
I modelli ISA approvati per il settore agricolo sono:
- il modello AA01S per i soggetti che hanno esercitato una attività di coltivazione, silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- il modello AA02S per le attività di allevamento, caccia e servizi connessi.
Va detto, però, che l’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, con sui sono stati introdotti gli ISA, è espressamente rivolta agli esercenti attività di impresa, arti o professioni (articoli 55 e seguenti e capo 2° del TUIR). Pertanto, gli ISA non si applicano ai soggetti che producono esclusivamente redditi fondiari.
Per i soggetti che esercitano attività agricole possono presentarsi le seguenti casistiche:
- persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono esclusivamente le attività agricole e che determinano redditi fondiari ex art. 32 del TUIR. Tali soggetti non possono beneficiare della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019;
- imprese individuali e società che svolgono attività agricole dal punto di vista civilistico, ma che fiscalmente non rientrano nel reddito agrario. Sono tali:
- le attività di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari (art. 56, c. 5 del TUIR);
- le attività dirette alla produzione di vegetali di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, sulla superficie adibita alla produzione eccedente il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (art. 56-bis, c. 1);
- le attività connesse di produzione di produzione di beni non compresi nel Decreto del 13 febbraio 2015 (art. 56-bis, c. 1);
- le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile (art. 56-bis, c. 2);
- l’agriturismo;
- la produzione di energia elettrica oltre la franchigia (comma 423 legge n. 266/2005).
In questa categoria sono comprese anche le Snc, le Sas e le Srl che hanno optato per la determinazione del reddito agrario in base alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 1093 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Infatti, tali soggetti esercitano delle attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, mentre il relativo reddito prodotto ha comunque natura di reddito di impresa.
Tali soggetti, quindi, rientrano a pieno titolo nella proroga per i versamenti al 30 settembre ancorché siano esonerati dalla compilazione dei modelli qualora determinino il reddito forfettariamente (art. 2, Decreto MEF 28/12/2018):
- Imprese agricole che svolgono anche attività rientranti nel reddito di impresa - punto 2), lettere da a) fino a f) - che determinano il reddito analiticamente ai sensi dell’art. 56 del TUIR (costi e ricavi), e le società che determinano il reddito in base al bilancio compilano i quadri RG o RF del modello, essendo tenuti alla compilazione dei modelli ISA, potranno beneficiare della proroga dei termini per il versamento delle imposte.
Gian Paolo Tosoni
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