La Legge di Bilancio 2019 ha tentato di equiparare il regime fiscale delle perdite IRPEF a quello previsto per i soggetti IRES introducendo il riporto illimitato delle perdite per i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato.
Le soglie introdotte dal 15 marzo 2019
Il riporto delle perdite agli esercizi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 23-26 della L. 145/2018, deve essere effettuato nel limite dell’80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza.
Le regole previgenti
In base alla precedente formulazione dell’art. 8, comma 3 del TUIR, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas potevano essere portate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti negli anni successivi ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava capienza in essi. Invece, le perdite determinate dalle imprese in contabilità semplificata potevano essere usate in compensazione esclusivamente nell’anno d’imposta in cui si era formato il reddito complessivo del soggetto che le conseguiva (impresa individuale) o a cui erano imputate per trasparenza (partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice).
La Legge di Bilancio 2019 ha disposto che le perdite d’impresa in contabilità semplificata seguono le stesse regole delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria.
Decorrenza delle nuove regole
Le modifiche in esame, in deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente in materia di irretroattività delle disposizioni tributarie, si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ossia dal 2018.
Il riporto della perdita nel reddito d’impresa
A differenza della vecchia disciplina, che consentiva di scomputare le perdite derivanti dal reddito d’impresa dal reddito complessivo dell’imprenditore utilizzandole, quindi, anche a scomputo di componenti reddituali diverse (ad es. redditi da lavoro autonomo), le nuove disposizioni prevedono che le perdite conseguite nell’esercizio dell’impresa possano essere compensate solo con i relativi redditi d’impresa.
Mentre per le imprese in contabilità ordinaria la norma non prevede apposite disposizioni transitorie, per le perdite delle imprese in contabilità semplificata il legislatore ha introdotto una disciplina secondo cui:
- le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi. Inoltre, anche per le perdite del periodo di imposta 2017 è prevista una disciplina transitoria secondo cui la parte non compensata deve essere computata in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
- nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, per l’intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Compilazione Modello redditi 2019
A titolo esemplificativo, si pensi ad un imprenditore individuale in contabilità semplificata che nel 2017 ha prodotto una perdita d’impresa di 100.000 euro e nel 2018 realizza un reddito d’impresa di 120.000 euro.
La perdita 2017 può essere utilizzata per abbattere il reddito 2018, per un importo pari a 48.000 euro (120.000*40%); il residuo può essere riportato ai periodi d’imposta successivi.
Conseguentemente il modello Redditi 2019 si compilerà nel modo seguente:
- nel RIGO RG34, Colonna 2, si indica l’importo complessivo del reddito 2018 pari a 120.000 €;
- nel RIGO RG35, Colonna 1, si indica la quota di perdita riportata (il 40%), ossia 48.000 €. In colonna 4 oltre alle perdite indicate in colonna 1 andranno riportate le ulteriori perdite scomputabili indicate, ad esempio, nel quadro RH;
- nel RIGO RG36 si indica la differenza tra il reddito di impresa 2018 e la perdita compensata, ossia 72.000 €;
- nel RIGO RS12, Colonna 1, andrà riportata la perdita del 2017 al netto della parte utilizzata a scomputo dei redditi 2018, ossia 52.000 €.
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