L’impresa agricola mista, il cui regime IVA è disciplinato dall’art. 34, comma 5 del D.P.R. 633/72, si configura quando il produttore agricolo, nell’ambito della stessa impresa, effettua anche operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli o ittici elencati nella Tabella A, parte I.
Per questo tipo di operazioni “diverse” l’agricoltore non può usufruire della detrazione forfetaria prevista per il regime speciale di cui all’art. 34 del suddetto decreto, ma deve applicare una particolare modalità analitica di determinazione dell’IVA dovuta sulle stesse.
Le operazioni imponibili c.d. “diverse” hanno però effetti diversi:
- se le stesse sono svolte occasionalmente si configura la c.d. impresa agricola mista;
- se le stesse sono svolte in maniera ripetitiva e sistematica si configura l’esercizio di una ulteriore attività, una agricola ed una diversa, distinta ed autonoma.
Come chiarito nella circolare 328/E/1997 dal Ministero delle finanze, affinché si configuri l’ipotesi di impresa agricola mista, è necessario che le operazioni diverse siano operazioni occasionali, accessorie e connesse all’attività agricola principale e, in ogni caso, non devono essere rilevanti in confronto alle cessioni di prodotti agricoli.
Per tali operazioni il legislatore ha previsto l’obbligo di provvedere alla loro distinta annotazione nei registri IVA e alla loro distinta indicazione in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
La corretta tenuta in contabilità di una separata annotazione incide sulla rilevazione, in sede di dichiarazione annuale IVA, dell’imposta detraibile che, secondo il comma 5 dell’articolo 34, deve essere solo quella relativa ai beni non ammortizzabili e servizi esattamente riconducibili, in via esclusiva, alla produzione di quei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
Quindi, ai fini di determinare l’imposta da portare in detrazione, occorre scomporre gli acquisti di beni e servizi inerenti alle operazioni diverse come di seguito:
- per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati direttamente ed esclusivamente nell’operazione diversa, l’IVA è interamente detraibile;
- per gli acquisti di beni non ammortizzabili e servizi utilizzati promiscuamente, per i quali non è possibile individuare la quota utilizzata nelle due tipologie di operazioni, l’IVA è totalmente indetraibile;
- per gli acquisti di beni non ammortizzabili e servizi utilizzati promiscuamente sia nelle operazioni agricole che extra-agricole, per i quali è possibile imputare esattamente la quota utilizzata esclusivamente nell’operazione diversa, l’IVA è detraibile proporzionalmente.
Pertanto, non può essere detratta l’imposta assolta sulle spese generali e, comunque, sugli acquisiti dell’impresa agricola non aventi alcuna inerenza con l’operazione diversa.
Appare chiaro che lo svolgimento di più attività nell’ambito della stessa impresa richiede una particolare attenzione all’impostazione della contabilità che inciderà sia sotto il profilo dell’IVA che su quello delle imposte dirette.
Sottolineiamo infatti che una corretta tenuta delle scritture contabili ai fini IVA, in base alle diverse attività/operazioni svolte nell’impresa agricola, è essenziale anche per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
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