Sono in arrivo le comunicazioni relative agli esiti dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi 2017 e, per i familiari dei coltivatori diretti che hanno dedotto la propria quota di contributi previdenziali, non vi sono buone notizie.
Si tratta di segnalazioni emerse a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
In base a tale norma gli Uffici periferici dell’amministrazione finanziaria hanno tempo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per procedere al controllo formale delle dichiarazioni e possono procedere:
- allo scomputo parziale o totale delle ritenute d’acconto non risultanti dall’incrocio dei dati con le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle altre comunicazioni pervenute all’anagrafe tributaria ovvero dalle certificazioni richieste ai contribuenti;
- all’esclusione parziale o totale delle detrazioni d’imposta e delle deduzioni dal reddito non spettanti;
- alla determinazione di crediti d’imposta in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e dai documenti richiesti ai contribuenti;
- alla liquidazione della maggior imposta sul reddito e dei maggiori contributi determinati dai valori indicati nelle dichiarazioni dei redditi;
- alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
L’esito del controllo effettuato viene comunicato al contribuente, riportando i dati dichiarati nella dichiarazione e, a fianco, i valori rideterminati dall’Ufficio. Infine, le variazioni evidenziate sono motivate in maniera dettagliata al fine di consentire al contribuente di poter valutare l’utilità di comunicare all’Ufficio ulteriori elementi che potrebbero non essere stati considerati.
Per i familiari degli imprenditori agricoli, o del “capofamiglia” nel caso di società, quest’anno pare si sia definitivamente estinta la possibilità di far valere il diritto di rivalsa al fine di poter portare in deduzione i contributi previdenziali pagati per loro conto dal titolare della posizione INPS.
Le peculiarità dei contributi agricoli
Ai fini previdenziali i lavoratori autonomi del settore agricolo sono distinti in due figure:
- l’imprenditore agricolo, il quale versa i contributi previdenziali per proprio conto;
- il coltivatore diretto che può versare i contributi per sé stesso, oppure, in presenza di collaboratori familiari, procede al pagamento in nome proprio anche per i coadiuvanti.
I contributi previdenziali sono quindi deducibili in capo al coltivatore diretto ed all’imprenditore agricolo per le somme effettivamente corrisposte in base al principio di cassa e limitatamente alla propria quota di contributi.
Inoltre, il coltivatore diretto può portare in deduzione anche la quota di contributi effettivamente corrisposta per i propri familiari a carico.
Per gli altri familiari non a carico, ai quali i contributi sono stati corrisposti dal capofamiglia, è preclusa la possibilità di detrarre la propria quota previdenziale in quanto la norma non contempla il diritto di rivalsa (anche se tra le parti di fatto la rivalsa è stata effettuata).
Il diritto alla rivalsa dei contributi è stato indicato all’art. 2 della legge 233/1990 che ha riformato il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi e che recita così: “Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiutori, salvo diritto di risalva”.
Quindi, in forza del tenore letterale di questa norma, secondo l’Agenzia delle Entrate ciò che vale per artigiani o commercianti non deve valere per chi opera in agricoltura.
Pertanto, vi sono numerose realtà in cui una parte dei contributi previdenziali non può essere dedotta da alcuno, dato che in presenza di un unico nucleo famigliare l’INPS non consente l’autonoma iscrizione previdenziale dei singoli componenti.
L’incertezza determinata anche dagli uffici
Se, fino allo scorso anno, molti uffici periferici hanno accettato le dichiarazioni presentate dai contribuenti comprovanti l’effettiva rivalsa operata dal titolare, annullando la rettifica delle deduzioni operate per i contributi agricoli, quest’anno, a seguito della pubblicazione della risposta 248/2019 sul sito dell’Agenzia delle Entrate anche gli uffici periferici sembra che abbiano dovuto piegarsi all’interpretazione estremamente restrittiva e penalizzante dell’amministrazione centrale.
Nei primi casi verificati, sembra che gli uffici non intendano accogliere nemmeno le giustificazioni dei contribuenti che lamentano un’incertezza sulla legittimità delle contestazioni sollevate.
L’incertezza è data in taluni casi anche dal fatto che gli stessi uffici, per le annualità precedenti, avevano accettato le dichiarazioni di rivalsa presentate dai contribuenti, avallando di fatto le indicazioni offerte dalla giurisprudenza (CTR Piemonte n.54/2010).
Adeguarsi o resistere? Spesso gli importi contestati non sono tali da sostenere “lo stress” di un contenzioso che parrebbe vedere l’Agenzia disposta ad andare avanti fino all’ultimo grado di giudizio.
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