Ci sarà tempo fino al prossimo 31 ottobre per richiedere l’accesso all’agevolazione che consente di ottenere un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2019.
La misura, confermata con piccole modifiche dall’art. 3-bis del D.L. n. 59/2019, vuol dare continuità agli incentivi riservati alle imprese che intendono promuovere la propria attività o il loro brand a livello nazionale.
A chi spetta?
Le domande possono essere presentate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, a condizione che il valore dei nuovi investimenti superi di almeno l’1% gli analoghi costi sostenuti nell'anno precedente con riferimento agli stessi mezzi di informazione.
Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Spese ammesse
Gli investimenti pubblicitari incrementali possono essere effettuati:
- sulle emittenti radiofoniche e televisive locali (analogiche o digitali) purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
- su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.
I soggetti che pubblicano le campagne pubblicitarie devono essere dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Al fine di individuare il periodo di competenza delle spese, indispensabile per calcolare il valore incrementale degli investimenti, si applica il criterio di competenza.
Per quanto riguarda i pagamenti, anche se su questo la norma non si esprime, riteniamo sia preferibile utilizzare dei sistemi di pagamento tracciabili.
Come presentare le domande?
La domanda per il bonus pubblicità deve essere presentata tramite l’apposita funzionalità disponibile nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate ed accessibile tramite accede l’autenticazione SPID, Entratel o Fisconline oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, la comunicazione può essere trasmessa anche tramite:
- i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- una società del gruppo nel caso di gruppi societari;
- gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, CAF, associazioni di categoria, ecc.).
Con riferimento agli investimenti relativi al 2019 (già effettuati o ancora da effettuare), l’invio delle domande per l’accesso al credito d’imposta è fissato dal 1° al 31 ottobre 2019.
Per gli investimenti pubblicitari programmati dal 2020, invece, le domande di prenotazione del beneficio devono essere trasmesse dal 1° al 31 marzo.
Nei trenta giorni successivi alla chiusura dei termini per l’invio delle domande di prenotazione del credito d’imposta, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta, con l’indicazione dell’importo potenzialmente fruibile da ciascun soggetto.
Tuttavia, l’importo del credito effettivo sarà determinabile solamente dopo la realizzazione dell’investimento incrementale, salvo rimodulazione del riparto in caso di insufficienza di risorse.
Tale credito rappresenta un contributo “de minimis”, pertanto non può essere concesso oltre i seguenti limiti:
- 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- 20.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento UE n. 316/2019 (imprese del settore agricolo);
- 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).
Tali limiti devono essere considerati con riferimento al concetto di impresa unica.
A tal proposito si ricorda che, con tale indicazione, si devono intendere l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
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