Con la Legge 3/2012 il legislatore ha introdotto l’istituto del sovraindebitamento, una procedura concorsuale, applicabile ai soggetti non fallibili, tra cui l’imprenditore agricolo, volta a facilitare il risanamento dei debiti tramite un piano di rientro per i debiti contratti.
Al sovraindebitamento possono essere assoggettati:
- coloro che non svolgono attività di impresa;
- gli imprenditori commerciali sotto soglia o che hanno cessato l’attività da più di un anno;
- gli imprenditori agricoli;
- gli enti privati non commerciali.
Con la riforma del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, sono state applicate alcune novità e l’accordo di composizione della crisi, prima disciplinato dagli artt. da 10 a 12 della L. 3/2012, è stato sostituito con il concordato minore.
A questo nuovo istituto, disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 Sezione III, possono ricorrere i soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, lett. c, ossia i professionisti, gli imprenditori minori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore.
Per “impresa minore” si intende l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Si ricorda che i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia.
Gli interessati da tale procedura, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, possono proporre ai creditori, mediante l’OCC (organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento), una proposta di concordato minore solo in due casi:
- quando il piano consentirà loro di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale;
- quando vi sia l’intervento di risorse esterne che forniscono la garanzia della continuazione dell’attività ed il soddisfacimento dei creditori, in misura maggiore rispetto a quanto questi potrebbero ottenere, mediante la liquidazione che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
In caso di Concordato minore è richiesto all’imprenditore il deposito delle scritture contabili (art. 75), pena l’inammissibilità della domanda. Le imprese agricole in forma di società semplice, che non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili, dovranno comunque depositare una documentazione che consenta la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
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