banner-stampe Requisiti per la deducibilità dei costi per autoveicoli ed autocarri


Forlì, 08/10/2019
Prot. n. 392/2019

Requisiti per la deducibilità dei costi per autoveicoli ed autocarri


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Quando ha definito i criteri per la limitazione della deducibilità dei costi sostenuti per le autovetture, il legislatore non ha utilizzato gli stessi criteri ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA.

Infatti, ai fini delle imposte sul reddito, ai sensi dell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986, la limitazione alla deducibilità per gli autoveicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni  e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa non riguarda:

  • le autovetture fino a 9 posti;
  • gli autocaravan, ossia veicoli speciali destinati al trasporto e all’alloggi di persone per un massimo di 7 posti.

La precisazione offerta dal legislatore circa l’utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’ambito di un’attività d’impresa esclude da tale fattispecie gli esercenti di arti e professioni, per i quali la deducibilità è pertanto limitata.

In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 48/E/1998, qualora il veicolo utilizzato non rientri in una delle categorie espressamente individuate dal legislatore, le spese e ogni altro componente negativo sostenuto per il loro utilizzo sono deducibili purché vi sia un rapporto di inerenza tra l'utilizzo del veicolo e l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Ai fini delle imposte dirette, pertanto, non sussistono problemi in ordine alla deducibilità dei costi relativi ai veicoli immatricolati come autocarro.

Deducibilità IVA

I veicoli di cui all'art. 164 TUIR, per i quali trovano applicazione le limitazioni alla deducibilità ai fini delle imposte sul reddito, non coincidono esattamente con quelli a cui si applica la detrazione dell'IVA limitata.

L'art. 19-bis1, co. 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972 infatti recita: “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, […] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”.

Pertanto, anche ai fini IVA l’imposta relativa agli autocarri utilizzati nell’esercizio esclusivo dell’impresa, arte e professione risulta integralmente detraibile.

Norma antiabuso per esercenti arti e professioni

Al fine di evitate che fosse aggirata la norma che limita la deducibilità dei costi per le autovetture attraverso la diversa immatricolazione del mezzo, il Legislatore è intervenuto nel 2006 con un’apposita disposizione.

Con il comma 11 dell’art.35 del D.L. n. 223/2006 il Legislatore ha disposto che siano assoggettati al regime fiscale proprio “i veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone”.

L’Agenzia con provvedimento del 6 dicembre 2006 ha indicato i criteri per determinare il rispetto o meno della condizione indicata dal D.L. 223/2006.

Nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate assimila gli stessi alle autovetture assoggettandoli alla deducibilità limitata se ricorrono determinate condizioni:

  • immatricolazione (o re-immatricolazione) come autocarro N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate);
  • codice carrozzeria F0 (effe zero);
  • numero posti a sedere maggiore o uguale a 4;
  • potenza motore(kw)/portata (tonnellate) maggiore o uguale a 180.

Pertanto, ricorrendo le condizioni per riqualificare fiscalmente il veicolo, tornano applicabili i limiti alla deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.

Invece, ai fini IVA, se l’autocarro è utilizzato esclusivamente per l’attività di impresa, arte o professione la detraibilità è ammessa al 100%.



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