Entro il 31 ottobre 2019 è possibile presentare il modello IVA TR per chiedere il rimborso, o in alternativa la compensazione, dell’IVA a credito maturata nel terzo trimestre 2019.
L’istanza può essere presentata solo dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza di imposta detraibile superiore a euro 2.582,28.
Quali sono le condizioni richieste?
La richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito possono essere effettuati solo se si verificano determinate condizioni.
- ALIQUOTA MEDIA: questa condizione si manifesta nel caso in cui il contribuente effettui operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle applicategli sugli acquisti e sulle importazioni. Affinché il contribuente ricada in questa fattispecie, è necessario che l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10% (art. 30, c. 2, lett. a) del D.P.R. 633/1972).
- OPERAZIONI NON IMPONIBILI: si tratta dei casi in cui il contribuente abbia effettuato, nel trimestre oggetto della richiesta, operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis. 9 per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate.
- ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI: tale condizione si ha qualora il contribuente abbia effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.
- SOGGETTI NON RESIDENTI: hanno diritto al rimborso o alla compensazione anche quei soggetti che non hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art 35-ter D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
- OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL’IMPOSTA: possono accedere al rimborso/compensazione anche quei soggetti che hanno effettuato, nel trimestre solare, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabili in Italia. Le operazioni di cui sopra sono riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della Legge Comunitaria 217/2011).
Quali sono le alternative al rimborso/compensazione?
Il credito formatosi nel rispetto di almeno una delle condizioni di cui sopra può essere richiesto a rimborso o, in alternativa, utilizzato in compensazione con il modello F24.
Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.
Compensazione
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui, (50.000 se si tratta di start-up innovative) sono obbligati a richiedere il visto di conformità.
- La compensazione avviene attraverso il canale telematico ed è vietata nel caso in cui vi siano in capo al contribuente somme iscritte a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro.
- Tale ammontare partecipata al limite massimo annuo di 700.000 euro.
Rimborso
- Fino a euro 30.000 i rimborsi sono erogabili dall’Ufficio senza prestazione di garanzia.
- Oltre i 30.000 euro l’istanza deve essere munita di visto di conformità.
Cessione crediti IVA trimestrali
L’art. 12-sexies del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) ha previsto l’ipotesi di cedibilità dei crediti IVA trimestrali. Tale estensione è applicabile dal 1° gennaio 2020.
Sull’argomento è già intervenuta Assonime con la circolare 18/2019, in particolare con riguardo al trasferimento del credito IVA nell’ambito del consolidato fiscale.
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