L’esonero del visto di conformità non si trasferisce con il quadro H: questo è quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello n. 411 del 11 ottobre 2019.
Il caso in esame
Un socio di società di persone di società artigiana ha chiesto se, a seguito di alcune condizioni che si sono verificate nella Dichiarazione dei Redditi della società di persone artigiana, egli possa fruire dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo di un credito IRPEF per l’anno 2018.
Condizioni verificatesi nel Modello Unico Società di Persone 2019
- La società a seguito dell’applicazione degli Indici di Affidabilità Fiscale, di cui all’art 9-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha conseguito un punteggio pari a 8,56.
- In base all’art 9-bis, comma 11, lett. a), del Decreto Legge n. 50 del 2017, grazie a tale punteggio, la società ha diritto all’esonero dall’apposizione del visto di conformità “per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive“.
Condizione verificatesi in capo alla persona fisica
- Il reddito di partecipazione è l’unico reddito percepito e dichiarato dalla persona fisica.
Richiesta dell’istante
A fronte di tale situazione, l’istante chiede se, essendo il reddito di partecipazione l’unico reddito dichiarato dalla persona fisica, egli possa beneficiare dall’esonero dal visto di conformità per il credito da indicare nel quadro RH trasferitogli dalla società partecipata, qualora intenda compensare l’eccedenza in F24 con l’IRPEF 2018.
Risposta Agenzia delle Entrate
“Al riguardo si osserva che il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione “orizzontale” oltre le soglie normativamente fissate.
Pertanto, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è necessario “ richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art 35, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 241 del 1997“ ( così articolo 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147). E ciò a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché benefica, ad esempio, di una clausola normativa di esonero)”.
Pertanto, il diritto all’esonero acquisito dalla società di persone, anche se costituisce per il socio l’unico reddito, non si trasferisce a quest’ultimo e lo stesso dovrà procedere, nel caso voglia compensare in modo orizzontale un credito IRPEF superiore ai 5.000 euro annui, ad apporre il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 241/1997.
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