L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 382/2019 ha chiarito che è possibile accedere al regime forfettario anche in caso di doppio lavoro con lo stesso ente, dipendente e autonomo, ma solo se i contratti di lavoro sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto la causa ostativa sul lavoro dipendente.
Il caso sottoposto all’Agenzia vede come protagonista un dentista che, oltre ad esercitare l’attività come libero professionista, aveva in essere contratti d’opera con un’azienda sanitaria.
Dall’anno 2017 la Magistratura aveva intimato l’azienda sanitaria ad assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato ed indeterminato.
Conseguentemente il contratto d’opera stipulato con il dentista non poteva più essere rinnovato e, quindi, al momento della scadenza, tale rapporto sarebbe stato trasformato in rapporto di lavoro dipendente, con e senza possibilità di svolgere la libera professione.
Pertanto, a decorrere dal 2017, l’istante aveva due diversi rapporti di lavoro con lo stesso datore:
- lavoro dipendente a tempo determinato;
- lavoro autonomo con contratto d’opera, in scadenza nel 2019, che al termine si sarebbe trasformato in un rapporto di lavoro dipendente.
Secondo quanto disposto dalla norma, da quest’anno i contribuenti con ricavi fino a 65.000 euro, senza distinzioni in base all’attività svolta, hanno accesso al regime forfettario previa verifica della sussistenza delle cause ostative.
Dall’interpretazione letterale della lettera d-bis), art. 1 comma 57 della Legge 190/2014, come modificato dall’ultimo intervento normativo, non possono avvalersi del regime forfetario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”.
Sul punto si era già espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 9/E del 10 aprile 2019 chiarendo che la suddetta causa ostativa non può trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza, purché il duplice rapporto di lavoro preesista all’entrata in vigore della lettera d-bis), art. 1 comma 57 della Legge 190/2014.
È quindi fondamentale, per l’applicazione del regime forfettario, che non si verifichi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, cosicché resti immutato l’assetto negoziale precedente all’entrata in vigore della normativa.
I principi sopra esposti sono stati ripresi anche nella risposta all’interpello 382/2019 con cui l’Agenzia ha concesso al dentista l’applicazione del regime forfettario affermando che “Nel caso oggetto di interpello non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente alla normativa”.
Questa questione era già stata affrontata in passato dall’Agenzia delle Entrate che aveva trattato casi simili nelle risposte 116/2019 e 170/2019.
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