L’articolo 89 del disegno di Legge di Bilancio, presentata al Senato, ripropone anche per il prossimo anno la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili con destinazione agricola.
La norma ricalca quella della scorsa Legge di Bilancio, allineando però l’imposta sostitutiva all’11% sia per la rivalutazione delle quote che per i valori dei terreni. Si registra, pertanto, un ulteriore aumento per la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni, che già lo scorso anno aveva subito l’incremento al 10%.
Procedura e soggetti interessati
Resta sostanzialmente immutata la disciplina degli anni precedenti, sia con riferimento all’ambito applicativo delle disposizioni, che per quanto concerne gli adempimenti.
I soggetti ammessi alla rivalutazione sono:
- le persone fisiche (operazioni non in regime d’impresa);
- le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
- i soggetti non residenti.
Rivalutazione terreni
Possono essere rivalutati i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, in base al valore determinato con una perizia giurata di stima, che deve essere redatta da soggetti iscritti negli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali, edili, nonché da periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni interessa sia i soggetti in possesso di terreni agricoli suscettibili di potenzialità edificatoria, sia coloro che intendono cedere terreni agricoli acquistati da meno di cinque anni.
La redazione della perizia e l’asseverazione della perizia devono essere effettuate entro il 30 giugno 2020 e, comunque, prima della cessione, in quanto nell’atto di trasferimento occorrerà riportarne gli estremi.
La valutazione sull’opportunità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni al fine di neutralizzarne l’eventuale plusvalenza dovrà tenere in considerazione il fatto che la rivalutazione comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva del 11% sull’intero valore di perizia, mentre, in caso di cessione del terreno edificabile, l’imposizione avverrebbe unicamente sul plusvalore. Si ricorda inoltre che, in caso di cessione di terreni agricoli suscettibili di utilizzazione edificatoria, è possibile determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche con il metodo della tassazione separata. Non è pertanto sempre conveniente procedere alla rivalutazione.
La disposizione prevede anche l’incremento dal 20 al 26% dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni. Pertanto, anche di tale aspetto si dovrà tener conto.
I dati relativi alla rivalutazione devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, compilando l’apposita sezione del quadro RM del modello Redditi 2021, tenendo presente che l’eventuale omissione non comporta la decadenza del beneficio, ma soltanto l’applicazione della sanzione, per violazione formale, nella misura da euro 250 ad euro 2.000.
Rivalutazione delle partecipazioni
Anche per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2020 si dovrà procedere alla determinazione del valore tramite perizia giurata e asseverata entro il 30 giugno 2020. Essa può essere effettuata anche successivamente alla cessione delle quote stesse, purché la loro cessione avvenga a partire dal 1° gennaio 2020.
Con l’introduzione, a partire dallo scorso anno, dell’uniforme tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni al 26%, la valutazione circa la convenienza della rivalutazione delle quote andrà effettuata confrontando i valori che si determinerebbero applicando l’11% sull’intero valore delle partecipazioni (rivalutazione) rispetto a quello del 26% sulla sola plusvalenza.
I soggetti che effettuano le rivalutazioni delle partecipazioni dovranno compilare il quadro RT del modello Redditi PF 2021.
Versamenti
Anche le modalità di versamento dovrebbero restare immutate. Si potrà versare l’imposta relativa alle rivalutazioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale.
In tale ultima ipotesi, pertanto, la seconda rata scadrà il 30 giugno 2021 e la terza rata il 30 giugno 2022.
Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva in quanto potranno essere successivamente richieste dell’Amministrazione finanziaria.
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