Con un’interpretazione che si discosta da quelle precedenti, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 4% sulle prestazioni rese dalla società che gestisce la mensa aziendale e la società che emette i buoni pasto.
La notizia è stata pubblicata da alcuni operatori di stampa specializzata che hanno commentato la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello non pubblicato sul sito.
I buoni pasto
Il datore di lavoro, in alternativa al servizio mensa, può istituire dei servizi sostitutivi quali i buoni pasto, detti anche “ticket restaurant”.
Tali buoni sono in genere rilasciati da società specializzate che stipulano delle convenzioni con locali ed esercenti sulla base delle quali, dietro presentazione del buono (cartaceo o elettronico), è possibile per l’utente ottenere uno “sconto” sul costo del pasto effettivamente fruito.
L’utilizzo dei buoni prevede, quindi, un rapporto tra tre soggetti:
- il datore di lavoro che acquista i buoni;
- il soggetto che emette i buoni, attivando le convenzioni con chi erogherà materialmente il servizio;
- il gestore del servizio che eroga materialmente il servizio mensa ovvero cede i prodotti alimentari accettando il “buono pasto”.
L’IVA sulle diverse operazioni
L’acquisto dei buoni da parte del datore di lavoro, rappresentando un servizio sostitutivo del servizio mensa, prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota del 4%. Infatti, ai sensi del comma 3, dell’art. 75, della Legge n. 413/1991 si dispone che si applichi “l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro…”.
Il datore di lavoro può anche prevedere di accollarsi un onere superiore a quello del valore facciale del buono. In tal caso, l’aliquota del 4% si applica al prezzo convenuto tra le parti per il servizio mensa.
In via generale, per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti, si applica l’aliquota IVA del 10% in base alla regola generale prevista per questa tipologia di servizi.
Tuttavia, l’Agenzia ha indicato che si applica l’aliquota IVA del 4% anche per le prestazioni tra la società che emette i buoni pasto e quella che gestisce la mensa aziendale in quanto rese in base a una convenzione con il datore di lavoro.
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