A pochi giorni dal termine per il versamento degli acconti di fine novembre, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla rimodulazione dei versamenti introdotti dal Decreto Legge n. 124/2019.
In generale, l’acconto in scadenza al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre è un sabato) riguarda tutti i contribuenti che sono a debito di imposta per un importo superiore ai 51,65 euro (euro 20,66 per i soggetti IRES).
Gli acconti sono calcolati nella misura del 100% dell’imposta netta a debito per l’anno precedente e, qualora l’acconto sia superiore a 257,72 euro, devono essere versati in due rate:
- la prima rata nella misura del 40% insieme al saldo 2018;
- la seconda rata nella misura del 60% entro il prossimo 2 dicembre.
I contribuenti che sono tenuti a versare un acconto in misura inferiore a 257,72 euro devono provvedere al versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019.
Le novità
L’articolo 58 del D.L. 124/2019 ha rimodulato le modalità di calcolo degli acconti per i soggetti ISA e forfettari, i quali dovranno versare gli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive in due rate, ciascuna delle quali pari al 50% dell’imposta netta determinata in sede di dichiarazione.
Tali soggetti, nel caso abbiano già provveduto al versamento della prima rata di acconto (40%), quest’anno dovranno pertanto versare la seconda rata nella misura del 50%. Mentre, qualora debbano versare in un’unica rata le imposte a novembre, l’acconto è dovuto nella misura del 90%.
L’Agenzia, con la Risoluzione 93/E del 12 novembre, ha confermato che la rimodulazione dell’acconto riguarda i seguenti soggetti:
- coloro che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- coloro che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Nella Risoluzione, l’Agenzia ha precisato che, ricorrendo tali condizioni, la rimodulazione degli acconti si applica anche ai contribuenti che:
- applicano il regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014);
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Si tratta, in pratica, dei soggetti che hanno beneficiato della proroga dei versamenti lo scorso 30 settembre.
Per tali soggetti la rimodulazione dell’acconto interesserà le seguenti imposte: IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, cedolare secca sul canone di locazione, IVIE e IVAFE.
Tali soggetti, nel primo anno di applicazione delle modiche introdotte dal D.L. 124/2019, verseranno il 10% in meno di imposte a titolo di acconto.
Qualora i contribuenti abbiano già provveduto al versamento degli acconti in anticipo rispetto alla scadenza o, comunque, non intendano provvedere al ricalcolo delle imposte dovute, sconteranno il maggior importo versato direttamente nella prossima dichiarazione
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