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Forlì, 21/11/2019
Prot. n. 457/2019

La nuova deduzione dell’IMU


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La manovra 2020, ad oggi ancora in fase di modifiche, interviene sulla deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali detenuti da soggetti che esercitano arti e professioni, nonché attività produttive di reddito di impresa.

Si considerano strumentali, ai sensi dell’art. 43, comma 2 del TUIR, gli immobili:

  • strumentali per natura, ovvero non suscettibili di diversa utilizzazione, classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E;
  • strumentali per destinazione, ovvero quelli che sono esclusivamente e direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento dell’attività, indipendentemente dalla classificazione catastale.

Non sono considerati tra gli immobili strumentali ai fini della deducibilità:

  • gli immobili utilizzati ad uso promiscuo dall’impresa, oppure dall’artista o dal professionista;
  • gli immobili patrimonio detenuti dalle imprese.

Di recente, il Decreto Crescita aveva modificato, all’art. 3, la deducibilità degli immobili strumentali, prevedendo:

  • indeducibilità dell’IMU al 100% dall’IRAP;
  • deducibilità parziale ai fini delle imposte sui redditi a scaglioni progressivi nei tre anni dal 2019 al 2022, disponendo per il primo anno una deducibilità del 50%, per il secondo e terzo anno del 60%, per il 2022 del 70%, per arrivare alla deducibilità del 100% a partire dal 2023.

Nella bozza della Legge di Bilancio è contenuta la modifica di tale disciplina, con la seguente previsione, che ribadiamo provvisoria:

“Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 50%“.

Quindi, la deducibilità per l’anno 2019 sarebbe pari al 50%, non apportando nessuna modifica a quanto era già stato stabilito dal Decreto Crescita.

La novità è contenuta nella previsione dell’unificazione dell’IMU con la TASI. A seguito dell’unificazione infatti, le due imposte diventerebbero una sola e la sua deducibilità è prevista con le seguenti modalità:

  • 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021;
  • 100% dal periodo di imposta 2022.

In sostanza, si anticiperebbe di un anno, al 2022 anziché al 2023, la deducibilità totale dell’IMU dal reddito di impresa.



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