I soci di una società semplice agricola, in possesso individualmente della qualifica di imprenditori agricoli professionali o di coltivatori diretti, possono beneficiare delle agevolazioni PPC qualora procedano all’acquisto del fondo condotto in affitto dalla stessa società di cui sono anche soci. Tale conferma emerge dalla risposta 491/2019 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate.
Il caso
Una società semplice agricola, partecipata da due coniugi, da alcuni anni conduce in affitto un terreno agricolo.
I due coniugi regolarmente iscritti alla previdenza agricola, pur disponendo di altri terreni in affitto e in proprietà nel medesimo comune, intendono procedere personalmente all’acquisto del terreno condotto dalla società da loro partecipata.
Il notaio, prima di procedere al rogito con l’applicazione dell’esenzione dalle imposte proporzionali di registro e ipotecaria concessa dall’art. 2, comma 4-bis del D.L. n. 194/2009, chiede riscontro all’Agenzia delle Entrate se la non decadenza dell’agevolazione si possa applicare anche nel caso in cui il terreno acquistato continui ad essere affittato alla società dei suddetti coniugi, essendo in vigenza un contratto pluriennale.
Richiamando i precedenti orientamenti espressi dall’Amministrazione nelle Risoluzioni n. 279/E/2008 e n. 455/E/2008, nonché dalle recenti pronunce della CTP di Reggio Emilia n. 214/2018 e della Corte di Cassazione n. 1565/2016, il notaio rileva che la casistica oggetto di interpello non si distanzia sostanzialmente dagli orientamenti forniti dai documenti di prassi e giurisprudenza, in cui viene affermato che, qualora prima del termine di un quinquennio il terreno acquistato sia alienato, concesso in affitto o conferito in società partecipate dagli stessi soggetti che hanno beneficiato dell’agevolazione, gli stessi non decadono dalle agevolazioni applicate in sede di acquisto del fondo.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nella risposta n. 491/2019, l’AdE ha confermato che l’agevolazione spetta agli acquirenti in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla norma, ovvero della qualifica di imprenditori agricoli professionali (o coltivatori diretti) iscritti alla previdenza agricola.
Circa la condizione di decadenza, nell’ipotesi in cui l’acquirente, prima che sia decorso in quinquennio dalla stipula dell’atto, proceda volontariamente all’alienazione del terreno oppure cessi di coltivarlo, l’AdE ha confermato che la fattispecie illustrata dall’istante presenta “sostanziali analogie” con quella esaminata nella Risoluzione n. 279/2018 in cui era stato affermato che "in ipotesi di affitto del fondo, prima del decorso dei cinque anni, ad una società di persone esercente attività agricola della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, perché i benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente sarà, pertanto, necessario che il medesimo provveda alla coltivazione diretta dello specifico fondo. (...)l'affitto a favore di una società agricola, costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, effettuato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni".
Conseguentemente, l’Agenzia ha ritenuto che nella fattispecie non vi sia la decadenza delle agevolazioni a condizione che gli acquirenti abbiano i requisiti soggettivi e che continuino a condurre il terreno, anche per il tramite della partecipazione alla società titolare del contratto di affitto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA