Anche per i fabbricati collabenti pertinenziali al fondo si applica l’imposta catastale nella misura dell’1%.
Questo è quanto ha stabilito la CTP di Forlì con la sentenza n. 233 pronunciata il 22/04/2019, in materia di trasferimento, a favore di CD o IAP, di un terreno con sovrastante rudere iscritto in catasto come collabente.
Il caso
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte indirette, rideterminate in misura ordinaria, sulla quota di corrispettivo riconducibile ad un fabbricato insistente su un fondo e catastalmente qualificato come collabente.
Secondo l’Ufficio, un fabbricato collabente, e quindi inutilizzabile, non potrebbe svolgere alcuna funzione strumentale rispetto al terreno agricolo, conseguentemente non potrebbe costituire una pertinenza del terreno ceduto, dovendo il vincolo di asservimento sussistere fin dal momento della cessione ed essendo “il concetto di pertinenza fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed ornamento di un’altra”.
Di contro, la parte ricorrente riteneva che la pertinenzialità del fabbricato andasse valutata sulla base della potenziale destinazione del bene al servizio del fondo che, nel caso in esame, non poteva essere messo in discussione avendo il contribuente avvito la realizzazione di una struttura agrituristica.
La decisione
I giudici della Commissione di Forlì, richiamando i principi espressi in tema di agevolazione prima casa (Cass. 3148/2015), si sono espressi confermando la tesi del contribuente, dando rilievo alla potenziale destinazione del bene al servizio del fondo.
Il contribuente, infatti, aveva dimostrato che l’intero complesso era destinato alla realizzazione di una attività agrituristica, già autorizzata dalla Regione.
In sostanza l’inutilizzabilità del rudere era un requisito solo temporaneo, superabile dall’effettiva ed espressa volontà del proprietario di destinare il collabente al servizio del fondo.
La giurisprudenza, in contrasto con le contestazioni dell’Ufficio, non è nuova nel riconoscere l’agevolazione PPC anche:
- a fondi con sovrastanti fabbricati grezzi, privi di qualsiasi impianto, infisso e pavimentazione (CTP Forlì 11/01/2018);
- immobile accatastato come abitativo senza annotazione di ruralità ma utilizzato al servizio dell’agricoltura (CTP Forlì 188/02/2018).
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