Con un emendamento al D.L. fiscale, approvato in Commissione Finanze, si è stabilito che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con applicazione del corrispondente regime fiscale.
La norma prevede una sorta di tassazione “trasparente”, direttamente in capo ai soci, come se la società semplice non esistesse.
A differenza dell’attuale meccanismo, secondo cui si genera una doppia imposizione dovuta dal fatto che il dividendo percepito dalla società semplice è già inciso dall’IRES pagato dalla società, la nuova norma prevede che gli utili siano imputati direttamente ai soci e tassati con il regime fiscale applicabile a ciascuno di essi.
In altre parole, pur continuando ad applicarsi il principio della trasparenza fiscale, si avrà riguardo alla natura del socio percettore. Sulla base di ciò, si avranno le seguenti casistiche:
- laddove il socio sia un soggetto IRES, gli utili distribuiti saranno esclusi da formazione del reddito complessivo per il 95%. Il residuo 5% verrà assoggettato all’IRES del 24%;
- nel caso in cui il socio sia un soggetto IRPEF in regime di impresa (imprenditori individuali, Snc e Sas), i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% nell’esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche che non operano in regime di impresa, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, la tassazione avviene con l’applicazione di una ritenuta del 26%. I soci della società semplice non saranno più obbligati ad indicare il reddito della società derivante da questi dividendi.
Tali regimi trovano applicazione esclusivamente per i dividendi di fonte italiana e per i soci residenti in Italia; al riguardo, la norma non chiarisce quale regime si dovrà applicare per i dividendi di fonte estera.
Mancano, infatti, disposizioni in merito ai casi in cui i dividendi siano percepiti da soggetti non residenti oppure la società semplice abbia percepito utili da fonte estera.
Probabilmente il legislatore non ha inteso evitare la doppia imposizione economica in presenza di implicazioni transnazionali. Se così fosse, però, si creerebbe una forte discriminazione per tutti gli investitori esteri.
Un ulteriore novità è data dal fatto che i dividendi diventeranno imponibili, in capo ai soci esistenti, nel momento in cui la società semplice li avrà percepiti e non a quelli esistenti alla chiusura del periodo di imposta.
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