Il Decreto Legislativo 14/2019, denominato Codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, apporta, nella parte seconda, delle importanti modifiche al Codice Civile.
In particolare, all’art. 377, comma 1, si interviene sulle previsioni codicistiche delle società semplici:
All’articolo 2257 del Codice Civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione delle società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”.
Il nuovo testo dell’art. 2257 richiama quindi il rispetto dell’art. 2086 del Codice Civile, il quale viene a sua volta modificato dal Codice della crisi d’impresa all’art. 375 dello stesso.
Il comma 2 dell’art. 375 del Codice della crisi d’impresa prevede che all’articolo 2086 del Codice Civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’Ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Quindi, a far data dal 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del Codice della crisi e conseguente modifica degli artt. del Codice Civile n. 2086 e n. 2257, anche le società di persone hanno l’obbligo di avere un assetto:
- organizzativo;
- amministrativo;
- contabile;
che sia:
- adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
- tale da permettere una rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita di continuità aziendale.
Ora, tenendo conto delle dimensioni e della natura dell’impresa e del grado di complessità dell’attività svolte, potrebbe rendersi necessario adottare un sistema organizzativo tale da coinvolgere tutti gli amministratori, in modo anche collegiale, per la gestione dell’impresa stessa. L’istituzione di sistemi di controllo dell’operato di ogni singolo amministratore da parte degli altri, potrebbe essere utile al fine di permettere la rilevazione tempestiva della eventuale crisi di impresa.
A livello contabile potrebbe non essere più sufficiente la sola tenuta della contabilità ai fini IVA in quanto la stessa non permette di effettuare le verifiche sull’andamento finanziario dell’impresa. Tale verifica è resa possibile solo dalla tenuta della contabilità ordinaria che rileva i flussi degli incassi dei pagamenti, dei debiti e dei crediti.
Collegato e conseguente al sistema contabile vi è l’adozione di un sistema amministrativo che garantisca la tempestiva rilevazione della crisi. In tale sistema amministrativo, le risultanze dei flussi economici e finanziari dovrebbero essere conosciute, verificate e controllate dagli amministratori con appuntamenti periodici tali da consentire l’intervento immediato degli stessi.
Stefania Milanesi, dottore commercialista e pubblicista
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