La commissione Bilancio del Senato, in sede di esame della manovra finanziaria 2020, ha abrogato i commi dell’articolo 10 del Decreto Crescita che prevedono lo sconto immediato in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e anche per l’installazione di impianti fotovoltaici.
In pratica, decade il meccanismo per cui la ditta che esegue lavori di risanamento energetico o di ristrutturazione in un immobile deve applicare in fattura uno sconto pari all’incentivo statale, per poi recuperare in cinque anni la somma tramite credito d’imposta.
Nel testo dell’emendamento 19.0.48 all'art. 19-bis del DDL Bilancio 2020 si legge infatti “all’articolo 10 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati”.
La presa di posizione del Senato deve ancora essere vagliata dalla Camera, che avrà tempo di confermare tale decisione sino all’approvazione del testo definitivo della Legge di Bilancio 2020.
L’abrogazione delle contestate norme sullo sconto immediato in fattura non è però immediata: infatti, essa entrerà in vigore solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio, quindi a partire dal 1° gennaio 2020.
Resta quindi salva la possibilità di fruire dello sconto in fattura dell’eco e del sismabonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019.
In questo caso, la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio del prossimo anno, secondo quanto indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 660057 del 31 luglio 2019.
Sostanzialmente, le comunicazioni riferite agli interventi effettuati su singole unità immobiliari dovranno essere effettuate dai soggetti beneficiari, alternativamente:
- utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- presentando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate il modello, allegato al provvedimento n. 660057/2019, debitamente compilato o inviandolo tramite PEC, sottoscritto con firma digitale o firma autografa (in quest’ultimo caso occorre allegare anche un documento d’identità).
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, invece, dovranno essere seguite le modalità di cui ai punti 4.2 dei provvedimenti dell’8 giugno 2017 (prot. n. 108572) e del 28 agosto 2017 (prot. n. 165110), secondo cui la comunicazione dovrà essere effettuata dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della precompilata.
Se la cessione del credito dovesse sparire dal 2020, sicuramente ne gioverebbero tutte le PMI, in cronica carenza di liquidità, che si sono viste escluse dal vigoroso mercato delle ristrutturazioni edili e dei risanamenti a vantaggio delle più grandi imprese.
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