Entro il 27 dicembre, come ogni anno, si dovrà versare l’acconto IVA dovuto per l’ultimo periodo fiscale del 2019. Vediamo chi sono i contribuenti che devono versare l’acconto, i metodi di calcolo e le modalità di pagamento.
Soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati al versamento dell’acconto IVA tutti i titolari di partita IVA, ad esclusione dei soggetti esonerati, ossia:
- coloro che per l’anno 2018 non presentano debiti IVA;
- i soggetti che hanno iniziato la propria attività nel 2019;
- i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30/11/2019 (se mensili) o entro il 30/09/2019 (se trimestrali);
- le imprese agricole minime in regime di esonero ex. art. 34, comma 6;
- i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi o forfettario;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative in genere, in regime speciale ex L. 398/1991;
- società estinte per fusione o incorporazione entro il 30/11/2019 (se mensili) o entro il 30/09/2019 (se trimestrali).
Metodi di calcolo
Il calcolo dell’acconto IVA può essere effettuato secondo tre modalità: metodo storico, metodo previsionale, metodo analitico.
Con il metodo storico, l’acconto che si dovrà versare è pari all’88% dell’IVA versata per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. La base di calcolo su cui si applicherà l’88% è pari al debito d’imposta risultante:
- dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre del 2018, per i contribuenti mensili;
- dalla dichiarazione annuale IVA o dal Modello Unico, per i contribuenti trimestrali ordinari;
- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente, per i contribuenti trimestrali “speciali” (vale a dire: autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..).
Con il metodo previsionale, l’acconto si calcola sulla base di una stima delle operazioni che si effettueranno fino al prossimo 31 dicembre 2019. Anche in questo caso, l’acconto corrisponde all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale IVA o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali” elencanti in precedenza.
Da sottolineare che il dato previsionale va considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Con il metodo analitico l’acconto è pari al 100% dell’importo derivante da un’apposita liquidazione, basata sulle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2019, che comprende l’IVA relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni inserite nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni contenute nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Trattandosi di un acconto, l’importo versato dovrà essere poi sottratto dal debito risultante:
- dalla liquidazione IVA di dicembre per i contribuenti mensili ed il cui termine di versamento, nel caso di debito, è il 16 gennaio 2020;
- dalla liquidazione IVA annuale per i contribuenti trimestrali ed il cui termine di versamento, sempre in caso di chiusura a debito, è il 16 marzo 2020.
Modalità di pagamento
L’acconto IVA 2019 deve essere versato con modello F24, compilando la sezione Erario e utilizzando un codice tributo diverso a seconda della tipologia di contribuente considerato:
- codice tributo 6013 per i contribuenti IVA mensili;
- codice tributo 6035 per i contribuenti IVA trimestrali.
L’importo in oggetto deve essere pagato entro la scadenza del 27 dicembre e non è dovuto se pari o inferiore ad euro 103,29.
Per chi esercita più attività con applicazione separata dell’imposta, è prevista l’effettuazione di un versamento unico, sommando algebricamente l’acconto determinato per ciascuna attività.
Sanzioni
In caso di omesso o insufficiente versamento viene applicata la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato. Inoltre:
- se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione è pari all’1%;
- se il versamento avviene tra il 15° ed il 90° giorno la sanzione è ridotta in percentuale diversa a seconda del numero dei giorni di ritardo e fino ad un massimo del 15%.
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